Art. 12.
                         Organo di garanzia
    1. Il  consiglio  regionale,  su  proposta della giunta, ai sensi
dell'art. 21,  comma  5,  della  legge  n.  36 del 1994, definisce la
struttura  di  un  organismo di garanzia per le finalita' del comma 1
del  citato  articolo,  nonche'  le  attribuzioni  del  medesimo e le
modalita'  operative  con  cui  lo  stesso  tiene  i  rapporti con il
comitato  per  la  vigilanza nell'uso delle risorse idriche di cui al
citato art. 21, con gli ATO e con le autorita' di bacino.