Art. 13.
 Comitato regionale "per la gestione ottimale delle risorse idriche
    1.  E'  istituito  il comitato regionale per la gestione ottimale
delle  risorse  idriche  con  sede presso l'assessorato competente in
materia di risorse idriche.
    2.   Il  comitato  costituisce  organo  consultivo  della  giunta
regionale  per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente
legge  ed  esprime  pareri  in  merito  alle  questioni  di carattere
tecnico-economico,  organizzativo e gestionale relative all'ATO, alla
gestione  del  SII,  alla regolamentazione delle interferenze tra gli
eventuali  ATO,  nonche'  alla  formazione  e  all'aggiornamento  dei
programmi   di   intervento,  dei  piani  finanziari  e  dei  modelli
gestionali e organizzativi.
    3. Del comitato fanno parte:
      a) il coordinatore dell'area competente per materia;
      b) il  dirigente  del  settore  risorse  naturali della Regione
Puglia;
      c) il  dirigente  dell'ufficio  utilizzazione  risorse  idriche
della Regione Puglia;
      d) il  dirigente  dell'ufficio  difesa  del suolo della Regione
Puglia;
      e) tre  funzionari tecnici esperti nel campo dei servizi idrici
designati   uno   dall'assessore   regionale   all'agricoltura,   uno
dall'assessore  all'ambiente e uno dall'assessore regionale ai lavori
pubblici;
      f) i    segretari    generali   delle   autorita'   di   bacino
interregionali e regionali interessanti il sistema idrico regionale;
      g) sei   esperti  nei  diversi  profili  tecnici,  economici  e
giuridici  nella  materia dei servizi idrici, designati dal consiglio
regionale;
      h) un  esperto  designato dall'unione province italiane (UPI) e
dall'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionali.
    4. Il   comitato   e'  costituito  dal  presidente  della  giunta
regionale con proprio decreto, e' presieduto dall'assessore regionale
competente  in materia di risorse idriche o da suo delegato e dura in
carica cinque anni.
    5.  Il regolamento di funzionamento del comitato e' approvato con
delibera  della  giunta  regionale  entro  sessanta  giorni  dal  suo
insediamento.
    6. Con il decreto del presidente della giunta regionale di cui al
comma 4 viene nominato, fra i dirigenti del settore risorse naturali,
il segretario del comitato e il personale dell'ufficio di segreteria.
    7. E'  abrogato l'art. 46 della legge regionale 19 dicembre 1983,
n.  24.  Le competenze e le attivita' del COTRI vengono trasferite al
comitato di cui al presente articolo.