Art. 13. Comitato regionale "per la gestione ottimale delle risorse idriche 1. E' istituito il comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche con sede presso l'assessorato competente in materia di risorse idriche. 2. Il comitato costituisce organo consultivo della giunta regionale per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge ed esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative all'ATO, alla gestione del SII, alla regolamentazione delle interferenze tra gli eventuali ATO, nonche' alla formazione e all'aggiornamento dei programmi di intervento, dei piani finanziari e dei modelli gestionali e organizzativi. 3. Del comitato fanno parte: a) il coordinatore dell'area competente per materia; b) il dirigente del settore risorse naturali della Regione Puglia; c) il dirigente dell'ufficio utilizzazione risorse idriche della Regione Puglia; d) il dirigente dell'ufficio difesa del suolo della Regione Puglia; e) tre funzionari tecnici esperti nel campo dei servizi idrici designati uno dall'assessore regionale all'agricoltura, uno dall'assessore all'ambiente e uno dall'assessore regionale ai lavori pubblici; f) i segretari generali delle autorita' di bacino interregionali e regionali interessanti il sistema idrico regionale; g) sei esperti nei diversi profili tecnici, economici e giuridici nella materia dei servizi idrici, designati dal consiglio regionale; h) un esperto designato dall'unione province italiane (UPI) e dall'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionali. 4. Il comitato e' costituito dal presidente della giunta regionale con proprio decreto, e' presieduto dall'assessore regionale competente in materia di risorse idriche o da suo delegato e dura in carica cinque anni. 5. Il regolamento di funzionamento del comitato e' approvato con delibera della giunta regionale entro sessanta giorni dal suo insediamento. 6. Con il decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 4 viene nominato, fra i dirigenti del settore risorse naturali, il segretario del comitato e il personale dell'ufficio di segreteria. 7. E' abrogato l'art. 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24. Le competenze e le attivita' del COTRI vengono trasferite al comitato di cui al presente articolo.