Art. 15. Disposizioni finanziarie 1. Fino all'operativita' della nuova organizzazione dell'autorita' d'ambito di cui all'art. 6 le spese connesse alla sua attuazione sono a carico della Regione e gravano sul capitolo n. 621035 "Spese per la prima attuazione della legge n. 36 del 1994", che viene impinguato, in termini di competenza e cassa, di lire 100 milioni, con prelievo di pari importo dal capitolo 621079 "Realizzazione di un sistema integrato di controllo qualitativo delle risorse idriche legge regionale n. 24/1983", del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999. 2. Lo stanziamento di cui al comma 1 e' finalizzato ad assicurare la necessaria operativita' delle strutture regionali e degli enti locali negli adempimenti previsti dalla presente legge, ivi compresa la concessione di contributi agli enti locali in relazione alle spese sostenute in base al comma 1 per il primo funzionamento delle strutture tecnico- operative da prevedersi negli ATO. La giunta regionale con propria deliberazione provvedera' al riparto e alla utilizzazione dei finanziamenti.