Art. 15.
                      Disposizioni finanziarie
    1. Fino     all'operativita'     della    nuova    organizzazione
dell'autorita'  d'ambito di cui all'art. 6 le spese connesse alla sua
attuazione  sono  a  carico  della  Regione e gravano sul capitolo n.
621035  "Spese  per  la prima attuazione della legge n. 36 del 1994",
che  viene  impinguato, in termini di competenza e cassa, di lire 100
milioni,   con   prelievo   di   pari  importo  dal  capitolo  621079
"Realizzazione di un sistema integrato di controllo qualitativo delle
risorse   idriche  legge  regionale  n.  24/1983",  del  bilancio  di
previsione per l'esercizio finanziario 1999.
    2. Lo stanziamento di cui al comma 1 e' finalizzato ad assicurare
la  necessaria  operativita'  delle  strutture regionali e degli enti
locali  negli adempimenti previsti dalla presente legge, ivi compresa
la concessione di contributi agli enti locali in relazione alle spese
sostenute  in  base  al  comma  1  per  il  primo funzionamento delle
strutture  tecnico-  operative  da  prevedersi  negli  ATO. La giunta
regionale  con  propria  deliberazione  provvedera' al riparto e alla
utilizzazione dei finanziamenti.