Art. 16. Norma transitoria 1. In relazione alla specificita' dell'ATO unico, cosi' come definito dall'art. 2 della presente legge, comprendente tutti i 257 comuni della regione, e alle modalita' attraverso le quali viene assicurato attualmente il SII, un unico ente pubblico a servizio della quasi totalita' dei comuni, in fase di prima attuazione della presente legge e comunque fino al primo affidamento della gestione del SII, la Regione, nell'ambito delle competenze ad essa riservate dall'art. 4 e dal comma 2 dell'art. 8, esercitera' le funzioni di programmazione e controllo sull'affidamento della gestione del SII da parte dell'autorita' d'ambito. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 6 settembre 1999 DISTASO