Art. 16.
                          Norma transitoria
    1.  In  relazione  alla  specificita'  dell'ATO unico, cosi' come
definito  dall'art. 2  della presente legge, comprendente tutti i 257
comuni  della  regione,  e  alle  modalita' attraverso le quali viene
assicurato  attualmente  il  SII,  un  unico ente pubblico a servizio
della  quasi  totalita' dei comuni, in fase di prima attuazione della
presente  legge  e  comunque fino al primo affidamento della gestione
del  SII,  la Regione, nell'ambito delle competenze ad essa riservate
dall'art. 4  e  dal  comma  2 dell'art. 8, esercitera' le funzioni di
programmazione e controllo sull'affidamento della gestione del SII da
parte dell'autorita' d'ambito.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
      Bari, 6 settembre 1999
                               DISTASO