Art. 2.
                       Delimitazione degli ATO
    1. In sede di prima attuazione della presente legge, tenuto conto
dell'interconnessione  del  sistema idrico a servizio della regione e
della  gestione  unitaria  esistente  dello stesso, ai fini di quanto
previsto  dall'art. 1,  lettera  a),  l'ATO e' costituito dall'intero
territorio regionale.