Art. 3.
                         Modifica degli ATO
    1.  La  delimitazione di cui all'art. 2 puo' essere modificata al
fine  di  ottimizzare  la gestione del servizio e per armonizzare gli
ambiti   alle  scelte  programmatiche  regionali  che  prevedono  una
articolazione  del  territorio  in  tre  sistemi  urbani: Capitanata,
Puglia centrale, Penisola jonico-salentina.
    2.  Alle  modifiche  provvede  il consiglio regionale con propria
delibera, su proposta della giunta, sentite le province interessate.
    3.  Entro sessanta giorni dalla richiesta le province esprimono i
propri  pareri.  Trascorso  tale  termine,  i  pareri  si considerano
espressi favorevolmente.