Art. 4. Competenze regionali 1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull'attivita' delle autorita' d'ambito di cui all'art. 6. 2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo, in sede di aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque, in sede di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e per la definizione degli accordi di programma con lo Stato e le Regioni contermini ai sensi dell'art. 17 della legge n. 36 del 1994 per quanto riguarda l'approvvigionamento e la realizzazione e gestione delle infrastrutture interregionali per gli usi civili.