Art. 5.
                  Modalita' e forme di cooperazione
    1.  I  comuni  e  le  province  esercitano  in forma associata le
funzioni  loro  attribuite  dalla  legge n. 36 del 1994 in materia di
organizzazione del SII, cosi' come di seguito riportato:
      a) specificazione  della  domanda  di  servizio,  intesa  quale
individuazione della quantita' e della qualita' di acqua distribuita,
raccolta  e  depurata e, in generale, del livello qualitativo globale
del SII da garantirsi agli utenti;
      b) adozione del programma degli interventi iniziali e di quelli
successivi,   necessari   per  l'adeguamento  del  SII  alla  domanda
dell'utenza;
      c) determinazione   dei   livelli  di  imposizione  tariffaria,
definizione  del piano finanziario relativo al programma d'interventi
di cui alla lettera b);
      d) scelta  delle  modalita'  di  gestione  del SII, nell'ambito
degli  istituti  previsti  dall'art. 22, comma 3, lettere b), c), e),
della  legge 8 giugno 1990, n. 142, cosi' come integrato dall'art. 12
della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
      e) salvaguardia  degli  organismi  esistenti  secondo l'art. 9,
comma 4, della legge n. 36 del 1994;
      f) compimento  degli  atti  di  affidamento  della gestione del
servizio, conseguenti alla scelta di cui alla lettera d);
      g) vigilanza   e   controlli  sulla  gestione  del  servizio  e
sull'osservanza  delle  prescrizioni  contenute  nella convenzione di
gestione di cui all'art. 11 della legge n. 36 del 1994.
    2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i comuni e le
province,  cooperando  tra  loro  nelle forme e nei modi disciplinati
dalla  Regione,  si  attengono  alle direttive e agli indirizzi della
pianificazione  regionale  e  di  bacino  in  materia di uso, tutela,
riqualificazione  e risparmio delle risorse idriche e di qualita' del
servizio integrato.
    3. I  comuni  e  le  province  ricadenti  nell'ATO,  al  fine  di
garantire la gestione unitaria del SII secondo criteri di efficienza,
efficacia  ed  economicita',  e  per l'esercizio delle funzioni sopra
riportate,  stipulano  apposita  convenzione di cui all'art. 24 della
legge   n.  142  del  1990,  definita  sulla  base  dello  schema  di
convenzione  da  approvarsi  da  parte  della  Regione entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    4.  Decorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di approvazione dello
schema  di  convenzione,  la  stessa  e' stipulata entro i successivi
sessanta giorni dagli enti locali che hanno adottato la deliberazione
di  cui all'art. 32, comma 2, lettera d), della legge n. 142 del 1990
e  dal  presidente  della giunta regionale in sostituzione degli enti
inadempienti, previa diffida.