Art. 5. Modalita' e forme di cooperazione 1. I comuni e le province esercitano in forma associata le funzioni loro attribuite dalla legge n. 36 del 1994 in materia di organizzazione del SII, cosi' come di seguito riportato: a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantita' e della qualita' di acqua distribuita, raccolta e depurata e, in generale, del livello qualitativo globale del SII da garantirsi agli utenti; b) adozione del programma degli interventi iniziali e di quelli successivi, necessari per l'adeguamento del SII alla domanda dell'utenza; c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, definizione del piano finanziario relativo al programma d'interventi di cui alla lettera b); d) scelta delle modalita' di gestione del SII, nell'ambito degli istituti previsti dall'art. 22, comma 3, lettere b), c), e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, cosi' come integrato dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; e) salvaguardia degli organismi esistenti secondo l'art. 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994; f) compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla scelta di cui alla lettera d); g) vigilanza e controlli sulla gestione del servizio e sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione di gestione di cui all'art. 11 della legge n. 36 del 1994. 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i comuni e le province, cooperando tra loro nelle forme e nei modi disciplinati dalla Regione, si attengono alle direttive e agli indirizzi della pianificazione regionale e di bacino in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e di qualita' del servizio integrato. 3. I comuni e le province ricadenti nell'ATO, al fine di garantire la gestione unitaria del SII secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', e per l'esercizio delle funzioni sopra riportate, stipulano apposita convenzione di cui all'art. 24 della legge n. 142 del 1990, definita sulla base dello schema di convenzione da approvarsi da parte della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Decorsi sessanta giorni dalla data di approvazione dello schema di convenzione, la stessa e' stipulata entro i successivi sessanta giorni dagli enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui all'art. 32, comma 2, lettera d), della legge n. 142 del 1990 e dal presidente della giunta regionale in sostituzione degli enti inadempienti, previa diffida.