Art. 6. Autorita' d'ambito 1. Con la convenzione di cui all'art. 5, i comuni e le province appartenenti all'ATO istituiscono un organismo comune per l'organizzazione del SII denominato "Autorita' d'ambito", con sede presso la provincia in cui ricade il maggior numero di abitanti dell'ambito. 2. La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province costituisce la forma di consultazione dei comuni e delle province appartenenti all'ATO. 3. Il presidente della provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di abitanti appartenenti all'ATO provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci e dei presidenti ai fini della stipula della convenzione di cui al comma 4 dell'art. 5. 4. La provincia di cui al comma 3 e' l'ente responsabile del coordinamento e alla stessa compete la legale rappresentanza dell'autorita' d'ambito. 5. L'assemblea delibera, con voto proporzionale al numero degli abitanti di ciascun comune rappresentato, in ordine agli atti fondamentali dell'autorita' d'ambito e in particolare: a) determina la tariffa unica di ambito; b) adotta il programma di interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per la gestione del servizio; c) assicura la salvaguardia degli organismi esistenti in applicazione dell'art. 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994; d) individua la forma di gestione del SII nell'ambito degli istituti di cui all'art. 5, lettera d); e) vigila in ordine alla destinazione dei proventi tariffari, secondo le norme della convenzione di concessione; f) approva il bilancio preventivo e consuntivo; g) approva le modifiche alla convenzione istitutiva dell'autorita' d'ambito. 6. Il controllo di legittimita' sugli atti di competenza dell'assemblea e sugli atti di cui al comma 5, lettera d), e' esercitato dall'organo di controllo competente. 7. Le modalita' e i tempi dell'esercizio del controllo sono disciplinati dalle norme regionali, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge. 8. La convenzione di cui all'art. 5 contiene le ulteriori modalita' di funzionamento degli organi, nonche' l'organizzazione e i compiti degli uffici dell'autorita' d'ambito; nella medesima convenzione sono altresi regolati i rapporti finanziari necessari per il funzionamento dell'autorita' d'ambito e per la copertura dei relativi costi, per i quali inizialmente si fara' fronte nei termini di cui all'art. 15. 9. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al comma 4, nonche' per le attivita' di supporto, controllo e vigilanza, viene costituita presso l'ente responsabile del coordinamento un'apposita segreteria tecnico-operativa. La convenzione di cooperazione di cui all'art. 5 stabilira' la composizione e le funzioni della segreteria tecnico-operativa, nonche' le modalita' per l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari per la sua organizzazione e il suo funzionamento.