Art. 7.
             Rappresentativita' dell'autorita' d'ambito
    1. L'assemblea  dei  rappresentanti  dei  comuni e delle province
convenzionati appartenenti all'ATO e' composta:
      a) dai sindaci, o dagli assessori delegati, con diritto di voto
proporzionale al numero degli abitanti del comune di appartenenza;
      b) dal presidente, o dall'assessore delegato, della provincia o
delle province, senza diritto di voto.