Art. 7. Rappresentativita' dell'autorita' d'ambito 1. L'assemblea dei rappresentanti dei comuni e delle province convenzionati appartenenti all'ATO e' composta: a) dai sindaci, o dagli assessori delegati, con diritto di voto proporzionale al numero degli abitanti del comune di appartenenza; b) dal presidente, o dall'assessore delegato, della provincia o delle province, senza diritto di voto.