Art. 8. Convenzione tra l'autorita' d'ambito e il soggetto gestore del SII Casi di pluralita' di gestori 1. In attuazione dell'art. 11 della legge n. 36 del 1994, i rapporti tra l'autorita' d'ambito e il soggetto gestore del SII sono regolati da apposita convenzione. 2. Detta convenzione e' redatta sulla base della convenzione tipo e relativo disciplinare adottato dal consiglio regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione, l'autorita' d'ambito procede agli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 2 e 3, della legge n. 36 del 1994, sulla base delle direttive e degli indirizzi di cui all'art. 5, comma 2, della presente legge. 4. Il gestore del SII e' unico per l'intero ambito. L'autorita' d'ambito puo' tuttavia provvedere alla gestione integrata del servizio idrico mediante una pluralita' di soggetti, al fine di salvaguardare le forme e le capacita' gestionali di organismi esistenti che rispondono a particolari criteri di efficienza, di efficacia e di economicita'; in tal caso, l'autorita' d'ambito individuera' il soggetto gestore che svolgera' le funzioni di coordinamento del servizio. 5. Alla gestione delle infrastrutture interregionali si provvedera' attraverso gli accordi di programma secondo le modalita' di cui all'art. 17 della legge n. 36 del 1994.