Art. 8.
Convenzione  tra  l'autorita'  d'ambito e il soggetto gestore del SII
                    Casi di pluralita' di gestori
    1.  In  attuazione  dell'art.  11  della  legge n. 36 del 1994, i
rapporti  tra l'autorita' d'ambito e il soggetto gestore del SII sono
regolati da apposita convenzione.
    2. Detta convenzione e' redatta sulla base della convenzione tipo
e  relativo  disciplinare  adottato dal consiglio regionale entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    3.  Ai  fini  della  definizione dei contenuti della convenzione,
l'autorita'  d'ambito procede agli adempimenti previsti dall'art. 11,
comma 2 e 3, della legge n. 36 del 1994, sulla base delle direttive e
degli indirizzi di cui all'art. 5, comma 2, della presente legge.
    4. Il  gestore  del SII e' unico per l'intero ambito. L'autorita'
d'ambito   puo'  tuttavia  provvedere  alla  gestione  integrata  del
servizio  idrico  mediante  una  pluralita'  di  soggetti, al fine di
salvaguardare  le  forme  e  le  capacita'  gestionali  di  organismi
esistenti  che  rispondono  a  particolari  criteri di efficienza, di
efficacia  e  di  economicita';  in  tal  caso,  l'autorita' d'ambito
individuera'  il  soggetto  gestore  che  svolgera'  le  funzioni  di
coordinamento del servizio.
    5.   Alla   gestione   delle   infrastrutture  interregionali  si
provvedera'  attraverso gli accordi di programma secondo le modalita'
di cui all'art. 17 della legge n. 36 del 1994.