Art. 9. Acquedotti e opere di competenza regionale 1. Gli acquedotti, le opere e gli impianti idrici trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, che si sviluppano interamente sul territorio regionale, sono affidati in uso all'autorita' d'ambito ai fini della istituzione del SII. 2. La giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 e alla adozione degli atti formali di affidamento in uso.