Art. 9.
             Acquedotti e opere di competenza regionale
    1. Gli acquedotti, le opere e gli impianti idrici trasferiti alla
Regione  ai  sensi  dell'art. 6  della  legge 2 maggio 1976, n. 183 e
successive   modificazioni   e   integrazioni,   che   si  sviluppano
interamente   sul   territorio   regionale,   sono  affidati  in  uso
all'autorita' d'ambito ai fini della istituzione del SII.
    2.  La  giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore   della  presente  legge,  provvede  alla  ricognizione  delle
infrastrutture  idriche  di cui al comma 1 e alla adozione degli atti
formali di affidamento in uso.