Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai mutui contratti a valere sulle seguenti leggi regionali, e loro successive modificazioni: a) in materia di agricoltura: 1) legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34 (Provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli); 2) legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 (Provvedimenti per favorire il credito in agricoltura); 3) legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1 (Interventi a favore dell'agriturismo); 4) legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 (Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno); 5) legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura); b) in materia di edilizia: 1) legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 (Provvidenze in favore dei lavoratori emigrati); 2) legge regionale 5 maggio 1983, n. 31 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale); 3) legge regionale 8 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie); 4) legge regionale 27 luglio 1989, n. 46 (Integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, recante norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie); 5) legge regionale 21 febbraio 1994, n. 4 (Concessione di contributi in conto interessi per il recupero di centri e nuclei abitati di cui al Capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33); c) in materia di turismo e trasporti: 1) legge regionale 29 marzo 1988, n. 17 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, e successive modificazioni, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio); d) in materia di artigianato: 1) legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9 (Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani).