Art. 2.
                       Ambito di applicazione
    1.  Le  disposizioni  della  presente legge si applicano ai mutui
contratti  a valere sulle seguenti leggi regionali, e loro successive
modificazioni:
      a) in materia di agricoltura:
        1)  legge  regionale  24  ottobre  1973, n. 34 (Provvidenze a
favore  di  cooperative  agricole  e  di  associazioni  di produttori
agricoli);
        2)  legge  regionale  9 maggio 1977, n. 26 (Provvedimenti per
favorire il credito in agricoltura);
        3) legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1 (Interventi a favore
dell'agriturismo);
        4)  legge  regionale  31  maggio  1983, n. 35 (Sviluppo della
meccanizzazione  forestale  e delle strutture produttive per la prima
lavorazione del legno);
        5) legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali
in materia di agricoltura);
      b) in materia di edilizia:
        1)  legge  regionale  11  agosto  1981, n. 63 (Provvidenze in
favore dei lavoratori emigrati);
        2)  legge  regionale  5  maggio  1983,  n.  31  (Norme per la
concessione  di  mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel
settore dell'edilizia residenziale);
        3)  legge  regionale  8  novembre  1986,  n. 56 (Norme per la
concessione  di  finanziamenti  agevolati  a favore delle cooperative
edilizie);
        4)  legge  regionale 27 luglio 1989, n. 46 (Integrazioni alla
legge  regionale  28  novembre  1986,  n.  56,  recante  norme per la
concessione  di  finanziamenti  agevolati  a favore delle cooperative
edilizie);
        5)  legge  regionale  21  febbraio 1994, n. 4 (Concessione di
contributi  in  conto  interessi  per  il recupero di centri e nuclei
abitati  di  cui  al  Capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n.
33);
      c) in materia di turismo e trasporti:
        1)   legge   regionale   29 marzo   1988,  n.  17  (Ulteriori
modificazioni   alla  legge  regionale  15  luglio  1985,  n.  46,  e
successive modificazioni, concernente la concessione di incentivi per
la  realizzazione  di impianti di risalita e di connesse strutture di
servizio);
      d) in materia di artigianato:
        1)  legge  regionale 24 gennaio 1989, n. 9 (Interventi per la
qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani).