Art. 7. Banche e intermediari finanziari convenzionati 1. La giunta regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni per la contrazione dei mutui di cui agli articoli 3 e 4 con la Finaosta S.p.a., la Banca della Valle d'Aosta S.p.a. e le banche di credito cooperativo locali, alle condizioni previste dalla presente legge. 2. La giunta regionale e' autorizzata a rilasciare, per i finanziamenti di cui alla legge regionale n. 17/1988, garanzia fideiussoria a favore delle banche e degli intermediari finanziari convenzionati.