Art. 7.
           Banche e intermediari finanziari convenzionati
    1.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata  a  stipulare apposite
convenzioni  per  la contrazione dei mutui di cui agli articoli 3 e 4
con  la  Finaosta  S.p.a.,  la  Banca della Valle d'Aosta S.p.a. e le
banche  di credito cooperativo locali, alle condizioni previste dalla
presente legge.
    2.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata  a  rilasciare,  per i
finanziamenti  di  cui  alla  legge  regionale  n.  17/1988, garanzia
fideiussoria  a  favore  delle banche e degli intermediari finanziari
convenzionati.