Art. 2.
Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68
    1.  L'art.  13 della legge regionale n. 68/1993 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  13.  (Contributi  straordinari  ai  comuni  per  le scuole
materne  locali  e le scuole elementari sussidiate). - 1. A decorrere
dall'anno scolastico 1998/1999, compatibilmente con le disponibilita'
di  bilancio  della Regione, sono concessi contributi straordinari ai
comuni,  a  titolo di concorso nelle spese relative alla retribuzione
del  personale  docente, per l'apertura di scuole materne locali e di
scuole elementari sussidiate, in presenza delle seguenti condizioni:
      a) ciascuna  scuola  sia  ubicata ad un'altitudine superiore ai
mille  metri  sopra  il livello del mare ed a distanza di oltre dieci
chilometri dalla corrispondente scuola regionale piu' vicina;
      b) in  ciascuna  scuola  vi  siano, nell'anno scolastico cui si
riferisce  la  richiesta  di contributo, almeno tre alunni iscritti e
frequentanti.
    2.  Le richieste di contributo, che devono dimostrare l'esistenza
delle  condizioni  di cui al comma 1, sono indirizzate alla struttura
regionale  competente in materia di diritto allo studio, che provvede
all'istruttoria  e  all'assegnazione  del contributo, suddividendo lo
stanziamento  di  bilancio  in  parti  uguali  fra tutte le richieste
ammissibili.
    3.  Il  contributo  relativo all'apertura di scuole sussidiate e'
concesso  nella misura massima del settanta per cento del trattamento
economico  fondamentale  iniziale  previsto  dal contratto collettivo
nazionale  di  lavoro del comparto scuola per una unita' di personale
docente  di  scuola  elementare,  rapportato  al periodo di effettiva
apertura   della   scuola   sussidiata  stessa.  Tale  contributo  e'
comprensivo del sussidio previsto dall'art. 348, comma 2, del decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297 (Approvazione del testo unico
delle  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado).
    4.  La  misura  massima  del  contributo per l'apertura di scuole
materne  comunali  e'  pari  all'importo  del  trattamento  economico
fondamentale iniziale, maggiorato dei relativi oneri previdenziali ed
assistenziali  a  carico del datore di lavoro, previsto dal contratto
collettivo  nazionale di lavoro del comparto scuola per una unita' di
personale  docente  di  scuola  materna,  rapportato  al  periodo  di
effettiva apertura delle scuole materne stesse.".