Art. 5.
                       Dichiarazione d'urgenza
    1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31,
comma  terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrera'
in  vigore  il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
      Aosta, 8 settembre 1999
                               VIE'RIN