(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 28  del
                           7 giugno 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis) 
                               Art. 1 
 
                             Definizione 
 
  1.  L'attivita'  professionale  di  acconciatore,   come   definita
dall'articolo  2,  comma  1  della  legge  17  agosto  2005,  n.  174
(Disciplina dell'attivita' di acconciatore) e' esercitata in forma di
impresa ai sensi delle norme vigenti e comprende tutti i  trattamenti
e i servizi volti a modificare, migliorare,  mantenere  e  proteggere
l'aspetto  estetico  dei  capelli,   ivi   compresi   i   trattamenti
tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere
medico, curativo o sanitario, nonche'  il  taglio  e  il  trattamento
estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. 
  2. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti  e  ai  servizi
indicati al comma  1,  possono  svolgere  esclusivamente  prestazioni
semplici di manicure e pedicure estetico consistenti  in  limatura  e
laccatura di unghie. 
  3. I trattamenti e i servizi di cui  al  comma  1,  possono  essere
svolti anche con l'applicazione dei prodotti  cosmetici  definiti  ai
sensi della legge 11 ottobre 1986, n.  713  (Norme  per  l'attuazione
delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione  e
la vendita dei cosmetici). 
  4. Le imprese di acconciatura possono  vendere  o  comunque  cedere
alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini  o  altri  beni
accessori inerenti ai trattamenti e ai  servizi  effettuati.  In  tal
caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.  174/2005,  non  si
applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 7  febbraio
2005, n.  28  (Codice  del  commercio.  Testo  unico  in  materia  di
commercio in sede  fissa,  su  aree  pubbliche,  somministrazione  di
alimenti e bevande, vendita della stampa  quotidiana  e  periodica  e
distribuzione di carburanti). 
  5. Per l'effettuazione dei trattamenti e  dei  servizi  di  cui  al
comma 1, le imprese esercenti l'attivita' di  ac  conciatore  possono
avvalersi anche di soggetti non  stabilmente  inseriti  nell'impresa,
purche' in possesso dell'abilitazione  prevista  dall'articolo  2.  A
tale fine, le imprese  sono  autorizzate  a  ricorrere  alle  diverse
tipologie contrattuali previste dalla legge. 
  6. L'attivita' professionale di  acconciatore  puo'  essere  svolta
unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate
nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una  societa'.
E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo
svolgimento delle distinte attivita'.