Art. 3 
Avvio, sospensione volontaria, cessazione, subingresso e  ampliamento
  dei locali dell'attivita' di acconciatore 
  1.  L'avvio,   la   sospensione   volontaria,   la   cessazione   e
l'ampliamento dei locali dell'attivita' di acconciatore sono soggetti
alla  presentazione,  per  via  telematica,   di   una   segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA) allo sportello  unico  per  le
attivita' produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l'attivita'
stessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi). 
  2.  Il  subingresso  e'  soggetto  alla  comunicazione   ai   sensi
dell'articolo 47 della legge regionale 23 luglio 2009, n.  40  (Norme
sul  procedimento  amministrativo,  per  la  semplificazione   e   la
trasparenza dell'attivita' amministrativa). 
  3. La SCIA contiene l'attestazione dei  requisiti  richiesti  dalla
presente legge e dai regolamenti comunali. 
  4.  Ai  fini  della  presentazione  della  SCIA  e'  utilizzata  la
modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei
servizi SUAP istituito dalla Giunta  regionale  con  deliberazione  7
marzo 2011, n. 129 (Modalita'  di  organizzazione  e  gestione  della
banca dati regionale SUAP e regole tecniche per la codificazione  dei
procedimenti in  materia  di  SUAP  telematico  in  attuazione  degli
articoli 37 comma 4, 42 comma 7 e 45 comma 3 della l.r. 40/2009). 
  5. L'attivita' di acconciatore puo' essere sospesa per  un  periodo
non superiore a centottanta giorni consecutivi. 
  6. Nel caso di attivita' artigiana  svolta  ai  sensi  della  legge
regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di  artigianato  e
semplificazione  degli  adempimenti  amministrativi  a  carico  delle
imprese artigiane) l'attivita' di acconciatore  puo'  essere  sospesa
per  un  periodo  non  superiore  a   trecentosessantacinque   giorni
consecutivi. 
  7. Qualora l'attivita' di  acconciatore  sia  esercitata  in  forma
d'impresa individuale, i termini di  cui  ai  commi  4  e  5  non  si
applicano nei casi di sospensione per: 
    a) gravi indisponibilita' fisiche certificate al SUAP entro dieci
giorni dall'inizio del periodo di sospensione; 
    b) gravidanza e puerperio certificati al SUAP entro dieci  giorni
dall'inizio del periodo di sospensione; 
    c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei
locali nei quali e' collocato l'esercizio; 
    d) lavori di  ristrutturazione  dei  locali  anche  su  richiesta
dell'azienda sanitaria locale. 
  8. Nell'ipotesi di cui al comma 7,  lettera  b),  l'attivita'  puo'
essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi. 
  9. Eventuali proroghe dei termini di cui ai commi  5  e  6  possono
essere richieste al SUAP solo per gravi motivi, secondo le  procedure
stabilite con il regolamento comunale di cui all'articolo 7. 
  10. In caso di decesso, invalidita'  permanente,  inabilitazione  o
interdizione  del  titolare   dell'attivita',   gli   eredi   possono
continuare a titolo provvisorio l'attivita' per il periodo necessario
a  conseguire  l'abilitazione  professionale   di   acconciatore,   a
condizione che durante tale periodo l'attivita' sia svolta da persone
in possesso dell'abilitazione professionale.