Art. 3 Avvio, sospensione volontaria, cessazione, subingresso e ampliamento dei locali dell'attivita' di acconciatore 1. L'avvio, la sospensione volontaria, la cessazione e l'ampliamento dei locali dell'attivita' di acconciatore sono soggetti alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l'attivita' stessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 2. Il subingresso e' soggetto alla comunicazione ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa). 3. La SCIA contiene l'attestazione dei requisiti richiesti dalla presente legge e dai regolamenti comunali. 4. Ai fini della presentazione della SCIA e' utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129 (Modalita' di organizzazione e gestione della banca dati regionale SUAP e regole tecniche per la codificazione dei procedimenti in materia di SUAP telematico in attuazione degli articoli 37 comma 4, 42 comma 7 e 45 comma 3 della l.r. 40/2009). 5. L'attivita' di acconciatore puo' essere sospesa per un periodo non superiore a centottanta giorni consecutivi. 6. Nel caso di attivita' artigiana svolta ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) l'attivita' di acconciatore puo' essere sospesa per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni consecutivi. 7. Qualora l'attivita' di acconciatore sia esercitata in forma d'impresa individuale, i termini di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nei casi di sospensione per: a) gravi indisponibilita' fisiche certificate al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione; b) gravidanza e puerperio certificati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione; c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali e' collocato l'esercizio; d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'azienda sanitaria locale. 8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, lettera b), l'attivita' puo' essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi. 9. Eventuali proroghe dei termini di cui ai commi 5 e 6 possono essere richieste al SUAP solo per gravi motivi, secondo le procedure stabilite con il regolamento comunale di cui all'articolo 7. 10. In caso di decesso, invalidita' permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attivita', gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l'attivita' per il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore, a condizione che durante tale periodo l'attivita' sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale.