Art. 5 Responsabile tecnico 1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa stessa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale. 2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di societa', in uno o piu' soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in piu' sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico. 3. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attivita'. 4. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale e' soggetto all'obbligo di cui al comma 3. 5. La variazione del responsabile tecnico e' soggetta a comunicazione al SUAP competente.