Art. 5 
 
                        Responsabile tecnico 
 
  1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita'  di
acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un
socio partecipante al lavoro, di un familiare  coadiuvante  o  di  un
dipendente dell'impresa stessa, almeno  un  responsabile  tecnico  in
possesso dell'abilitazione professionale. 
  2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola
sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del
titolare,  oppure,  in  caso  di  societa',  in  uno  o   piu'   soci
partecipanti al lavoro. In presenza di impresa  artigiana  esercitata
in piu' sedi, per ogni sede deve  essere  designato  un  responsabile
tecnico. 
  3.  Il   responsabile   tecnico   deve   essere   sempre   presente
nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attivita'. 
  4. In caso di malattia o temporaneo  impedimento  del  responsabile
tecnico, il titolare  dell'esercizio  deve  designare  un  sostituto,
munito di idonea abilitazione professionale,  il  quale  e'  soggetto
all'obbligo di cui al comma 3. 
  5.  La  variazione  del  responsabile   tecnico   e'   soggetta   a
comunicazione al SUAP competente.