Art. 9 Sanzioni amministrative 1. Chiunque esercita l'attivita' senza il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore prevista dall'articolo 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 5.000,00 ed alla chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell'attivita'. 2. Chiunque esercita l'attivita' senza la presentazione della SCIA di cui all'articolo 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 ed alla sospensione con divieto di prosecuzione dell'attivita'. 3. Chiunque esercita l'attivita' senza la designazione del responsabile tecnico di all'articolo 5, e' soggetto al la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00. 4. Chiunque esercita l'attivita' in assenza del responsabile tecnico di cui all'articolo 5, e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00. 5. Chiunque esercita l'attivita' in forma ambulante o di posteggio, e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00. 6. Chiunque omette di esporre copia della SCIA nel locale destinato all'attivita', e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 750,00. 7. Chiunque omette di esporre le tariffe professionali di cui all'articolo 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00. 8. Per ogni violazione del regolamento comunale di cui all'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 5.000,00. 9. L'applicazione delle sanzioni amministrative e' di competenza del comune nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Il comune introita i relativi proventi. 10. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).