Art. 9 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1.   Chiunque    esercita    l'attivita'    senza    il    possesso
dell'abilitazione    professionale    di    acconciatore     prevista
dall'articolo 2, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  da  euro
2.500,00 a euro 5.000,00 ed alla chiusura immediata dell'esercizio  o
alla cessazione dell'attivita'. 
  2. Chiunque esercita l'attivita' senza la presentazione della  SCIA
di cui all'articolo 3 e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  da
euro 1.500,00 a euro 3.000,00 ed  alla  sospensione  con  divieto  di
prosecuzione dell'attivita'. 
  3.  Chiunque  esercita  l'attivita'  senza  la   designazione   del
responsabile tecnico di all'articolo 5, e' soggetto  al  la  sanzione
amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00. 
  4.  Chiunque  esercita  l'attivita'  in  assenza  del  responsabile
tecnico  di  cui  all'articolo   5,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00. 
  5. Chiunque esercita l'attivita' in forma ambulante o di posteggio,
e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  da  euro  500,00  a  euro
1.500,00. 
  6. Chiunque omette di esporre copia della SCIA nel locale destinato
all'attivita', e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  da  euro
250,00 a euro 750,00. 
  7. Chiunque omette di  esporre  le  tariffe  professionali  di  cui
all'articolo 4, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  da  euro
250,00 a euro 500,00. 
  8. Per ogni violazione del regolamento comunale di cui all'articolo
7, si applica la  sanzione  amministrativa  da  euro  250,00  a  euro
5.000,00. 
  9. L'applicazione delle sanzioni amministrative  e'  di  competenza
del comune nel cui territorio sono  accertate  le  trasgressioni.  Il
comune introita i relativi proventi. 
  10. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano
le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000,  n.
81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).