(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 22 luglio 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'art. 3 della l.r. 28/2004 1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing), le parole: ", come da ultimo modificata dalla legge 1 marzo 2002, n. 39." sono soppresse. 2. Il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 28/2004 e' sostituito dal seguente: "2. Le attrezzature utilizzabili per le attivita' di estetica, nonche' le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, le modalita' di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, sono disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 , relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attivita' di estetica).". 3. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 28/2004 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le attrezzature utilizzabili per le attivita' di tatuaggio e piercing sono indicate dal regolamento regionale di cui all'art. 5.".