(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35  del
                           22 luglio 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
    
    
                               Art. 1 
 
               Modifiche all'art. 3 della l.r. 28/2004 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 maggio 2004,  n.
28  (Disciplina  delle  attivita'  di  estetica  e  di  tatuaggio   e
piercing), le parole: ", come da  ultimo  modificata  dalla  legge  1
marzo 2002, n. 39." sono soppresse. 
  2. Il comma 2 dell'art. 3 della  l.r.  28/2004  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "2. Le attrezzature utilizzabili  per  le  attivita'  di  estetica,
nonche' le  caratteristiche  tecnico-dinamiche  ed  i  meccanismi  di
regolazione, le modalita' di esercizio e di applicazione e le cautele
d'uso  degli  apparecchi  elettromeccanici  per  uso  estetico,  sono
disciplinate dal decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  12
maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1,
della  legge  4  gennaio  1990,  n.  1  ,  relativo  agli  apparecchi
elettromeccanici utilizzati per l'attivita' di estetica).". 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 28/2004  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "2-bis. Le attrezzature utilizzabili per le attivita' di  tatuaggio
e piercing sono indicate dal regolamento regionale  di  cui  all'art.
5.".