Art. 11 
 
           Inserimento dell'art. 16-bis nella l.r. 28/2004 
 
  1. Dopo l'art. 16 della l.r. 28/2004 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 16-bis (Adeguamento del regolamento regionale).  -  1.  Entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 17 luglio
2013, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 31  maggio  2004,  n.  28
"Disciplina delle attivita' di estetica e di tatuaggio e  piercing"),
la Giunta regionale adegua il regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente  della  Giunta  regionale  2   ottobre   2007,   n.   47/R
(Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio  2004,  n.
28  "Disciplina  delle  attivita'  di  estetica  e  di  tatuaggio   e
piercing"), all'art. 5, comma 1, lettera d-bis), e all'art. 10, comma
4-bis.". 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 17 luglio 2013 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 9 luglio 2013. 
  (Omissis).