Art. 11 Inserimento dell'art. 16-bis nella l.r. 28/2004 1. Dopo l'art. 16 della l.r. 28/2004 e' aggiunto il seguente: "Art. 16-bis (Adeguamento del regolamento regionale). - 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 2013, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing"), la Giunta regionale adegua il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing"), all'art. 5, comma 1, lettera d-bis), e all'art. 10, comma 4-bis.". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 17 luglio 2013 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 luglio 2013. (Omissis).