Art. 4 
 
             Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 28/2004 
 
  1. L'art. 7 della l.r. 28/2004 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 7 (Segnalazione certificata  di  inizio  attivita').-  1.  Le
attivita' di cui all'art. 1, sono soggette a SCIA  con  la  quale  si
attesta il rispetto di quanto previsto dalla legge  regionale  e  dai
regolamenti regionale e comunale. 
  2. La SCIA e'  presentata  allo  sportello  unico  delle  attivita'
produttive (SUAP) del comune ove ha sede l'attivita'. 
  3.  Ai  fini  della  presentazione  della  SCIA  e'  utilizzata  la
modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei
servizi SUAP istituito dalla Giunta  regionale  con  deliberazione  7
marzo 2011, n. 129, in attuazione  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n.  40  (Norme
sul  procedimento  amministrativo,  per  la  semplificazione   e   la
trasparenza dell'attivita' amministrativa). 
  4. L'esercizio congiunto delle attivita' di  cui  all'art.  1,  con
altra  attivita'  commerciale,  a  prescindere  dal  criterio   della
prevalenza, e' soggetto alla presentazione della SCIA e  al  rispetto
dei requisiti  di  onorabilita'  previsti  dalla  legge  regionale  7
febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di
commercio in sede  fissa,  su  aree  pubbliche,  somministrazione  di
alimenti e bevande,  vendita  di  stampa  quotidiana  e  periodica  e
distribuzione di carburanti). 
  5. Il SUAP trasmette la SCIA all'azienda  unita'  sanitaria  locale
(USL) ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e  controllo
previste all'art. 11.".