Art. 4 Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 28/2004 1. L'art. 7 della l.r. 28/2004 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Segnalazione certificata di inizio attivita').- 1. Le attivita' di cui all'art. 1, sono soggette a SCIA con la quale si attesta il rispetto di quanto previsto dalla legge regionale e dai regolamenti regionale e comunale. 2. La SCIA e' presentata allo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) del comune ove ha sede l'attivita'. 3. Ai fini della presentazione della SCIA e' utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa). 4. L'esercizio congiunto delle attivita' di cui all'art. 1, con altra attivita' commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza, e' soggetto alla presentazione della SCIA e al rispetto dei requisiti di onorabilita' previsti dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti). 5. Il SUAP trasmette la SCIA all'azienda unita' sanitaria locale (USL) ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste all'art. 11.".