Art. 5 
 
               Modifiche all'art. 8 della l.r. 28/2004 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 8 della  l.r.  28/2004  e'  sostituito  dal
seguente: "1. All'attivita' di estetica e  di  tatuaggio  e  piercing
esercitata  in  forma  di  impresa  artigiana  si  applica  la  legge
regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di  artigianato  e
di semplificazione degli adempimenti amministrativi  a  carico  delle
imprese artigiane).". 
  2. Il comma 4 dell'art. 8 della l.r. 28/2004 e' abrogato. 
  3. Il comma 5 dell'art. 8 della  l.r.  28/2004  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "5. Gli esercizi  commerciali  possono  esercitare  l'attivita'  di
estetica nel rispetto del regolamento comunale di cui all'art. 6, e a
condizione che gli addetti allo svolgimento di tale  attivita'  siano
in possesso della qualifica professionale prevista all'art. 10.". 
  4. Al comma 6 dell'art. 8 della l.r. 28/2004 le parole:  "dall'art.
3, comma 2,  della  l.  443/1985"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dall'art. 7, commi 1 e 2, della l.r. 53/2008". 
  5. Il comma 7 dell'art. 8 della  l.r.  28/2004  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "7. L'attivita' di estetica puo' essere svolta presso il  domicilio
dell'esercente in locali che rispondano  ai  requisiti  previsti  dal
regolamento  comunale  di  cui  all'art.  6.  Coloro  che  esercitano
lĀ“attivita'  di  estetica,  o   i   loro   dipendenti   appositamente
incaricati, in possesso della qualifica professionale  di  estetista,
possono fornire, presso il  domicilio  del  committente,  determinate
prestazioni individuate dal regolamento  regionale  di  cui  all'art.
5.".