Art. 5 Modifiche all'art. 8 della l.r. 28/2004 1. Il comma 1 dell'art. 8 della l.r. 28/2004 e' sostituito dal seguente: "1. All'attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing esercitata in forma di impresa artigiana si applica la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e di semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane).". 2. Il comma 4 dell'art. 8 della l.r. 28/2004 e' abrogato. 3. Il comma 5 dell'art. 8 della l.r. 28/2004 e' sostituito dal seguente: "5. Gli esercizi commerciali possono esercitare l'attivita' di estetica nel rispetto del regolamento comunale di cui all'art. 6, e a condizione che gli addetti allo svolgimento di tale attivita' siano in possesso della qualifica professionale prevista all'art. 10.". 4. Al comma 6 dell'art. 8 della l.r. 28/2004 le parole: "dall'art. 3, comma 2, della l. 443/1985" sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 7, commi 1 e 2, della l.r. 53/2008". 5. Il comma 7 dell'art. 8 della l.r. 28/2004 e' sostituito dal seguente: "7. L'attivita' di estetica puo' essere svolta presso il domicilio dell'esercente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'art. 6. Coloro che esercitano lĀ“attivita' di estetica, o i loro dipendenti appositamente incaricati, in possesso della qualifica professionale di estetista, possono fornire, presso il domicilio del committente, determinate prestazioni individuate dal regolamento regionale di cui all'art. 5.".