Art. 7 Modifiche all'art. 10 della l.r. 28/2004 1. Al comma 1 dell'art. 10 della l.r. 28/2004 le parole: "come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65," sono soppresse. 2. Al comma 3 dell'art. 10 della l.r. 28/2004 le parole da "dagli articoli 80, 81 ed 82" alla parola "lavoro")." sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 66-decies del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della l.r. 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro") e dal disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dallo stesso d.p.g.r. 47/R/2003, approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2009, n. 532.". 3. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della l.r. 28/2004 e' inserito il seguente: "4-bis. Il regolamento regionale di cui all'art. 5, disciplina, ove necessario, le modalita' di attuazione dei percorsi formativi specifici previsti per l'utilizzo di determinate attrezzature dal d.m. sviluppo economico 110/2011.".