Art. 7 
 
              Modifiche all'art. 10 della l.r. 28/2004 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 10 della l.r. 28/2004 le parole:  "come  da
ultimo modificata dalla legge regionale 24  dicembre  2003,  n.  65,"
sono soppresse. 
  2. Al comma 3 dell'art. 10 della l.r. 28/2004 le parole  da  "dagli
articoli 80, 81 ed 82" alla parola "lavoro")." sono sostituite  dalle
seguenti: "dall'art. 66-decies del regolamento  emanato  con  decreto
del  Presidente  della  Giunta  regionale  8  agosto  2003,  n.  47/R
(Regolamento di esecuzione della l.r. 26 luglio 2002,  n.  32  "Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale,  lavoro")  e  dal
disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle  competenze
previsto dallo stesso d.p.g.r. 47/R/2003, approvato con deliberazione
della Giunta regionale 22 giugno 2009, n. 532.". 
  3. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della l.r. 28/2004 e'  inserito  il
seguente: 
  "4-bis. Il regolamento regionale di cui all'art. 5, disciplina, ove
necessario,  le  modalita'  di  attuazione  dei  percorsi   formativi
specifici previsti per l'utilizzo  di  determinate  attrezzature  dal
d.m. sviluppo economico 110/2011.".