Art. 8 Modifiche all'art. 11 della l.r. 28/2004 1. Dopo il comma 6 dell'art. 11 della l.r. 28/2004 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di chiusura dell'attivita', il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalita' dell'apposizione dei sigilli.".