Art. 8 
 
              Modifiche all'art. 11 della l.r. 28/2004 
 
  1. Dopo il comma 6 dell'art. 11 della l.r. 28/2004 e'  aggiunto  il
seguente: 
  "6-bis. Qualora l'interessato non  ottemperi  al  provvedimento  di
chiusura  dell'attivita',  il  comune,   previa   diffida,   provvede
all'esecuzione  coattiva   del   provvedimento   con   la   modalita'
dell'apposizione dei sigilli.".