Art. 9 Sostituzione dell'art. 12 della l.r. 28/2004 1. L'art. 12 della l.r. 28/2004 e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Sanzioni). - 1. Chiunque esercita l'attivita' senza aver presentato la SCIA, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 e alla chiusura dell'attivita'. 2. Chiunque esercita l'attivita' senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 10, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e alla chiusura dell'attivita'. 3. Chiunque esercita l'attivita' senza che sia stato designato in ogni sede dell'impresa almeno un responsabile tecnico di cui all'art. 8, comma 7-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. 4. Chiunque nell'esercizio dell'attivita' di estetica utilizza attrezzature senza avere svolto il percorso formativo specifico, ove previsto dal d.m. sviluppo economico 110/2011, secondo le modalita' definite dal regolamento regionale di cui all'art. 5, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 e al sequestro dell'attrezzatura. 5. Chiunque esercita l'attivita' senza il possesso dei requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari di cui ai regolamenti indicati agli articoli 5 e 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. 6. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui al comma 5, per mancanza dei requisiti minimi strutturali, il comune dispone la sospensione dell'attivita' sino al reintegro dei requisiti richiesti. 7. Chiunque esercita l'attivita' senza l'osservanza delle modalita' di utilizzo delle attrezzature previste dal regolamento regionale di cui all'art. 5, e dal d.m. sviluppo economico 110/2011 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. 8. Chiunque nell'esercizio dell'attivita' utilizza attrezzature che non sono comprese negli elenchi allegati al regolamento regionale di cui all'art. 5, e al d.m. sviluppo economico 110/2011 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e al sequestro dell'attrezzatura. 9. Chiunque esegue tatuaggi o piercing a minori di anni quattordici, ad esclusione del piercing auricolare, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 e alla cessazione dell'attivita'. 10. Chiunque esegue tatuaggi o piercing a minori che hanno compiuto quattordici anni, in assenza del consenso di cui all'art. 4, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 e alla sospensione dell'attivita' per un periodo da sei mesi ad un anno. 11. Chiunque esegue piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso di cui all'art. 4, comma 2-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00. 12. Chiunque esegue tatuaggi o piercing nelle sedi anatomiche di cui all'art. 4, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00. 13. Chiunque esercita l'attivita' di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. 14. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).".