Art. 9 
 
            Sostituzione dell'art. 12 della l.r. 28/2004 
 
  1. L'art. 12 della l.r. 28/2004 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 12 (Sanzioni). - 1. Chiunque esercita l'attivita' senza  aver
presentato la SCIA, e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da euro 2.000,00
a euro 12.000,00 e alla chiusura dell'attivita'. 
  2. Chiunque esercita l'attivita' senza il  possesso  dei  requisiti
formativi  di  cui   all'art.   10,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento al comune  sede  dell'attivita'  di  una
somma  da  euro  3.000,00  a   euro   18.000,00   e   alla   chiusura
dell'attivita'. 
  3. Chiunque esercita l'attivita' senza che sia stato  designato  in
ogni sede dell'impresa almeno un responsabile tecnico di cui all'art.
8,  comma  7-bis,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa   del
pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da euro 500,00 a
euro 3.000,00. 
  4. Chiunque  nell'esercizio  dell'attivita'  di  estetica  utilizza
attrezzature senza avere svolto il percorso formativo specifico,  ove
previsto dal d.m. sviluppo economico 110/2011, secondo  le  modalita'
definite dal regolamento regionale di cui  all'art.  5,  e'  soggetto
alla  sanzione  amministrativa   del   pagamento   al   comune   sede
dell'attivita' di una somma da euro 1.000,00 a  euro  6.000,00  e  al
sequestro dell'attrezzatura. 
  5. Chiunque esercita l'attivita' senza il  possesso  dei  requisiti
minimi  strutturali  ed  igienico  sanitari  di  cui  ai  regolamenti
indicati  agli  articoli  5  e   6,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento al comune  sede  dell'attivita'  di  una
somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. 
  6. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui  al
comma 5, per mancanza dei requisiti  minimi  strutturali,  il  comune
dispone la sospensione dell'attivita' sino al reintegro dei requisiti
richiesti. 
  7. Chiunque esercita l'attivita' senza l'osservanza delle modalita'
di utilizzo delle attrezzature previste dal regolamento regionale  di
cui all'art. 5, e dal d.m. sviluppo economico  110/2011  e'  soggetto
alla  sanzione  amministrativa   del   pagamento   al   comune   sede
dell'attivita' di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. 
  8. Chiunque nell'esercizio dell'attivita' utilizza attrezzature che
non sono comprese negli elenchi allegati al regolamento regionale  di
cui all'art. 5, e al d.m. sviluppo  economico  110/2011  e'  soggetto
alla  sanzione  amministrativa   del   pagamento   al   comune   sede
dell'attivita' di una somma da euro 3.000,00 a euro  18.000,00  e  al
sequestro dell'attrezzatura. 
  9.  Chiunque  esegue  tatuaggi  o  piercing  a   minori   di   anni
quattordici, ad esclusione del piercing auricolare, e' soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento al comune  sede  dell'attivita'
di una somma da euro 3.000,00 a  euro  18.000,00  e  alla  cessazione
dell'attivita'. 
  10. Chiunque esegue tatuaggi o piercing a minori che hanno compiuto
quattordici anni, in assenza del consenso di cui all'art. 4, comma 1,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento al comune sede
dell'attivita' di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 e  alla
sospensione dell'attivita' per un periodo da sei mesi ad un anno. 
  11. Chiunque esegue piercing al padiglione auricolare ai minori  di
anni quattordici in assenza del consenso di  cui  all'art.  4,  comma
2-bis, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  al
comune sede dell'attivita' di una somma  da  euro  2.000,00  ad  euro
12.000,00. 
  12. Chiunque esegue tatuaggi o piercing nelle  sedi  anatomiche  di
cui all'art. 4, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da euro 2.000,00
a euro 12.000,00. 
  13. Chiunque esercita l'attivita' di tatuaggio e piercing in  forma
itinerante o di posteggio e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
del pagamento al comune sede dell'attivita'  di  una  somma  da  euro
1.000,00 a euro 6.000,00. 
  14. Per quanto riguarda le procedure  relative  all'accertamento  e
all'irrogazione delle sanzioni si applicano le  disposizioni  di  cui
alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia
di sanzioni amministrative).".