Art. 2 
 
        Quadro A e misure di controllo della spesa regionale 
 
  1. Nell'allegato "Quadro A" sono elencate  le  leggi  regionali  di
spesa vigenti suddivise per missioni, programmi e capitoli di  spesa,
in  conformita'  al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42) e successive modifiche e al decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri  28  dicembre  2011  (Sperimentazione  della  disciplina
concernente i sistemi  contabili  e  gli  schemi  di  bilancio  delle
Regioni, degli enti locali e dei  loro  enti  ed  organismi,  di  cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118)  e
successive modifiche. 
  2. In coerenza con quanto previsto dal decreto  legge  6  settembre
2002, n. 194 (Misure urgenti per il controllo, la trasparenza  ed  il
contenimento della spesa  pubblica)  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 ottobre  2002,  n.  246,  l'autorizzazione  di  spesa,
stabilita da specifiche leggi regionali che prevedono l'attuazione di
interventi vari, si intende come limite massimo di spesa. 
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma  2,
alla legislazione vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  per  l'individuazione  dei   limiti   degli   oneri
finanziari  si  assumono  i  rispettivi  stanziamenti  iscritti   nel
bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016.