Art. 2 Quadro A e misure di controllo della spesa regionale 1. Nell'allegato "Quadro A" sono elencate le leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni, programmi e capitoli di spesa, in conformita' al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e successive modifiche. 2. In coerenza con quanto previsto dal decreto legge 6 settembre 2002, n. 194 (Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, l'autorizzazione di spesa, stabilita da specifiche leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi vari, si intende come limite massimo di spesa. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016.