Art. 7 Fondo della creativita' per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attivita' culturali e creative 1. Coerentemente con gli orientamenti europei relativi al sostegno delle industrie creative, come indicato nel Libro Verde della Commissione europea "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare" ed in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalita' strutturale assegnati per il ciclo di programmazione 2014 - 2020, e' istituito un fondo, denominato "Fondo della creativita' per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attivita' culturali e creative", in particolare nel settore dell'audiovisivo, delle tecnologie applicate ai beni culturali, dell'artigianato artistico, del design, dell'architettura e della musica. 2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate, nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, a titolo di contributo a fondo perduto, per la copertura delle spese connesse all'avvio dell'attivita' imprenditoriale, dei costi per l'investimento e delle spese per la gestione relative ai primi due anni di attivita' con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali poste in essere da soggetti con eta' inferiore a trentacinque anni ovvero superiore a cinquanta, che siano disoccupati, inoccupati, lavoratori precariamente occupati ovvero lavoratori privi di retribuzione. 3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente, congiuntamente alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio e programmazione economico-finanziaria, sono stabiliti modalita' e criteri per la concessione delle risorse di cui al presente articolo. 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, si provvede per un importo pari a 500 mila euro mediante corrispondente riduzione del programma 01 "Organi istituzionali", della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" e per 1 milione di euro ai sensi dell'articolo 10.