Art. 7 
 
Fondo della creativita' per il sostegno e lo sviluppo di imprese  nel
            settore delle attivita' culturali e creative 
 
  1. Coerentemente con gli orientamenti europei relativi al  sostegno
delle  industrie  creative,  come  indicato  nel  Libro  Verde  della
Commissione europea "Le industrie culturali e creative, un potenziale
da sfruttare" ed  in  coerenza  con  l'Accordo  di  partenariato  per
l'utilizzo dei fondi a finalita' strutturale assegnati per  il  ciclo
di programmazione 2014 - 2020,  e'  istituito  un  fondo,  denominato
"Fondo della creativita' per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel
settore delle attivita' culturali e  creative",  in  particolare  nel
settore  dell'audiovisivo,  delle  tecnologie   applicate   ai   beni
culturali, dell'artigianato artistico, del design,  dell'architettura
e della musica. 
  2. Le risorse del Fondo di cui al  comma  1  sono  utilizzate,  nel
rispetto dei regolamenti europei in materia  di  aiuti  di  Stato  de
minimis, a titolo di contributo a fondo  perduto,  per  la  copertura
delle spese connesse all'avvio  dell'attivita'  imprenditoriale,  dei
costi per l'investimento e delle spese per la  gestione  relative  ai
primi  due  anni  di  attivita'  con  particolare  riferimento   alle
iniziative imprenditoriali poste  in  essere  da  soggetti  con  eta'
inferiore a trentacinque anni ovvero superiore a cinquanta, che siano
disoccupati, inoccupati,  lavoratori  precariamente  occupati  ovvero
lavoratori privi di retribuzione. 
  3.  Con  deliberazione  della  Giunta  regionale,   previo   parere
vincolante della commissione  consiliare  competente,  congiuntamente
alla  commissione  consiliare  competente  in  materia  di  bilancio,
partecipazione,     demanio,     patrimonio     e      programmazione
economico-finanziaria, sono stabiliti  modalita'  e  criteri  per  la
concessione delle risorse di cui al presente articolo. 
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
ad 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, si provvede
per un importo pari a 500 mila euro mediante corrispondente riduzione
del programma 01 "Organi istituzionali", della missione  01  "Servizi
istituzionali, generali e di gestione" e per 1  milione  di  euro  ai
sensi dell'articolo 10.