Art. 8 
 
                         Disposizioni varie 
 
  1. La tabella B "Canoni relativi  alle  utenze  di  acqua  pubblica
(anno 2014)" di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 29
aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in  materia  di  tutela  e
razionalizzazione nell'uso dell'acqua pubblica, e'  sostituita  dalla
seguente: 
 
                              Tabella B 
 
 
            Canoni relativi alle utenze di acqua pubblica 
                             (anno 2014) 
 
    
 
=====================================================================
|                    |                |  Unita' di |Canone unitario |
|         Usi        |    Tipologia   |   misura   |finanziaria 2013|
+====================+================+============+================+
|  a) consumo umano  |     Canone     |  €/modulo  |   € 2.000,00   |
+--------------------+----------------+------------+----------------+
|                    | Canone minimo  |     €      |    € 350,00    |
+--------------------+----------------+------------+----------------+
|                    |Canone (a bocca |            |                |
|     b) irriguo     |    tassata)    |  €/modulo  |    € 60,00     |
+--------------------+----------------+------------+----------------+
|                    | Canone (senza  |            |                |
|                    | bocca tassata) |    €/ha    |     € 0,60     |
+--------------------+----------------+------------+----------------+
|                    | Canone minimo  |     €      |    € 30,00     |
+--------------------+----------------+------------+----------------+
|  c) idroelettrico  |     Canone     |    €/kW    |    € 30,00     |
+--------------------+----------------+------------+----------------+
|                    | Canone minimo  |     €      |    € 300,00    |
+--------------------+----------------+------------+----------------+
|   d) industriale   |     Canone     |  €/modulo  |  € 25.000,00   |
+--------------------+----------------+------------+----------------+
|                    | Canone minimo  |     €      |   € 2.500,00   |
+--------------------+----------------+------------+----------------+
| e) verde pubblico, |                |            |                |
|    attrezzature    |                |            |                |
|     sportive,      |                |            |                |
|    pescicoltura    |     Canone     |    €/kW    |   € 1.000,00   |
+--------------------+----------------+------------+----------------+
|                    | Canone minimo  |     €      |    € 200,00    |
+--------------------+----------------+------------+----------------+
|   f) igienico e    |                |            |                |
|    assimilati,     |                |            |                |
|anticendio, lavaggio|     Canone     |  €/modulo  |   € 1.500,00   |
+--------------------+----------------+------------+----------------+
|                    | Canone minimo  |     €      |    € 200,00    |
+--------------------+----------------+------------+----------------+
| g) diversi Canone  |     Canone     |  €/modulo  |   € 2.000,00   |
+--------------------+----------------+------------+----------------+
|                    | Canone minimo  |     €      |    € 200,00    |
+--------------------+----------------+------------+----------------+
 
  2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 175  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono
abrogati la legge  regionale  13  luglio  1998,  n.  28  (Istituzione
dell'addizionale regionale sui  canoni  di  concessione  delle  acque
pubbliche)  e  successive  modifiche  e  l'articolo  38  della  legge
regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a disposizioni sui  canoni
demaniali di concessione di acque pubbliche. 
  3. Alla copertura delle minori entrate derivanti  dall'applicazione
del comma 2, valutate in 400.000,00 euro a  decorrere  dall'esercizio
2014, si provvede ai sensi dell'articolo 10. 
  4.  I  soggetti  aventi  diritto  possono  richiedere  al  Servizio
fitosanitario regionale la compensazione dei pagamenti non dovuti  ed
indebitamente versati a titolo di tariffa  fitosanitaria  di  cui  al
decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214  (Attuazione   della
direttiva 2002/89/CE  concernente  le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai
vegetali  o  ai  prodotti  vegetali)  e  successive   modifiche.   La
compensazione avviene mediante trasferimento agli anni  successivi  e
alla stessa voce  tariffaria  delle  somme  erroneamente  versate  in
eccedenza. 
  5. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto  2013,
n. 5 (Disposizioni per la prevenzione  e  il  trattamento  del  gioco
d'azzardo patologico -  GA  P),  a  seguito  delle  parole:  "possono
prevedere"  e'  aggiunta  la  parola:  "incentivi"  e  le  parole  ",
agevolazioni sui tributi di propria competenza" sono soppresse. 
  6. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale  3  agosto
2001, n. 16 (Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della
spesa sanitaria) e' inserito il seguente: 
  "5-bis. Dopo il compimento delle azioni di cui al comma 2,  lettera
b), numeri 1 e 2, San.im  S.p.A.  e'  autorizzata  a  procedere  alla
modifica  dell'oggetto  sociale  stabilendo  la  sola   gestione   ed
amministrazione    dei    contratti    di    locazione    finanziaria
precedentemente  stipulati   ed   escludendo   la   possibilita'   di
intraprendere qualsiasi ulteriore attivita' di locazione  finanziaria
o qualsiasi attivita' finanziaria in genere.". 
  7.  La  maggiorazione  dell'aliquota   dell'addizionale   regionale
all'IRPEF, prevista dall'articolo 2, comma 1, della  legge  regionale
29 aprile 2013, n. 2, relativo al pagamento dei debiti della Regione,
nella misura dello 0,6 per cento con riferimento all'anno di  imposta
2014 per gli scaglioni di reddito superiori a  15.000,00  euro,  come
definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata
delle regioni a  statuto  ordinario  e  delle  province,  nonche'  di
determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore
sanitario) e successive modifiche, non  trova  applicazione,  per  il
medesimo anno, per i soggetti  con  un  reddito  imponibile  ai  fini
dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a  50.000,00  euro
aventi fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12, comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive
modifiche, tre  figli.  Qualora  i  figli  siano  a  carico  di  piu'
soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel  caso  in  cui  la
somma dei  redditi  imponibili  ai  fini  dell'addizionale  regionale
all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La  soglia
di reddito imponibile di  cui  al  presente  comma  e'  innalzata  di
5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo. 
  8. Alla copertura delle minori entrate derivanti  dall'applicazione
del comma 7, valutate in 2.000.000,00 di euro  per  l'anno  2014,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del programma  01  "Organi
istituzionali", della missione 01 "Servizi istituzionali, generali  e
di gestione". 
  9. Nel  bilancio  della  Regione  e'  istituito  un  fondo  per  la
riduzione strutturale della pressione  fiscale.  A  tale  fondo  sono
attribuite le nuove e maggiori entrate  di  carattere  permanente  di
competenza regionale rispetto alla  legislazione  vigente  nonche'  i
maggiori risparmi di spesa derivanti dall'applicazione  delle  misure
di razionalizzazione e revisione della spesa del  bilancio  regionale
ulteriori  rispetto  a  quelle   gia'   considerate   ai   fini   del
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di equilibrio  di
bilancio regionale di cui alla  presente  legge.  In  sede  di  prima
applicazione, al  predetto  fondo  confluiscono  le  risorse  pari  a
6.000.000,00  di  euro  iscritte,  per  l'anno   2014,   nel   "Fondo
accantonamento  derivante  dall'imposta  regionale  sulle   emissioni
sonore degli aeromobili  (IRESA)"  di  cui  al  programma  03  "Altri
fondi",  della  missione  20  "Fondi  e  accantonamenti"  nonche'  le
risorse, pari a 6.000.000,00 di euro, derivanti dalla  corrispondente
riduzione, per l'anno 2014, del programma 01 "Organi  istituzionali",
della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione".