Art. 8 Disposizioni varie 1. La tabella B "Canoni relativi alle utenze di acqua pubblica (anno 2014)" di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell'uso dell'acqua pubblica, e' sostituita dalla seguente: Tabella B Canoni relativi alle utenze di acqua pubblica (anno 2014) ===================================================================== | | | Unita' di |Canone unitario | | Usi | Tipologia | misura |finanziaria 2013| +====================+================+============+================+ | a) consumo umano | Canone | €/modulo | € 2.000,00 | +--------------------+----------------+------------+----------------+ | | Canone minimo | € | € 350,00 | +--------------------+----------------+------------+----------------+ | |Canone (a bocca | | | | b) irriguo | tassata) | €/modulo | € 60,00 | +--------------------+----------------+------------+----------------+ | | Canone (senza | | | | | bocca tassata) | €/ha | € 0,60 | +--------------------+----------------+------------+----------------+ | | Canone minimo | € | € 30,00 | +--------------------+----------------+------------+----------------+ | c) idroelettrico | Canone | €/kW | € 30,00 | +--------------------+----------------+------------+----------------+ | | Canone minimo | € | € 300,00 | +--------------------+----------------+------------+----------------+ | d) industriale | Canone | €/modulo | € 25.000,00 | +--------------------+----------------+------------+----------------+ | | Canone minimo | € | € 2.500,00 | +--------------------+----------------+------------+----------------+ | e) verde pubblico, | | | | | attrezzature | | | | | sportive, | | | | | pescicoltura | Canone | €/kW | € 1.000,00 | +--------------------+----------------+------------+----------------+ | | Canone minimo | € | € 200,00 | +--------------------+----------------+------------+----------------+ | f) igienico e | | | | | assimilati, | | | | |anticendio, lavaggio| Canone | €/modulo | € 1.500,00 | +--------------------+----------------+------------+----------------+ | | Canone minimo | € | € 200,00 | +--------------------+----------------+------------+----------------+ | g) diversi Canone | Canone | €/modulo | € 2.000,00 | +--------------------+----------------+------------+----------------+ | | Canone minimo | € | € 200,00 | +--------------------+----------------+------------+----------------+ 2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono abrogati la legge regionale 13 luglio 1998, n. 28 (Istituzione dell'addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche) e successive modifiche e l'articolo 38 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a disposizioni sui canoni demaniali di concessione di acque pubbliche. 3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2, valutate in 400.000,00 euro a decorrere dall'esercizio 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 10. 4. I soggetti aventi diritto possono richiedere al Servizio fitosanitario regionale la compensazione dei pagamenti non dovuti ed indebitamente versati a titolo di tariffa fitosanitaria di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e successive modifiche. La compensazione avviene mediante trasferimento agli anni successivi e alla stessa voce tariffaria delle somme erroneamente versate in eccedenza. 5. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico - GA P), a seguito delle parole: "possono prevedere" e' aggiunta la parola: "incentivi" e le parole ", agevolazioni sui tributi di propria competenza" sono soppresse. 6. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria) e' inserito il seguente: "5-bis. Dopo il compimento delle azioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 1 e 2, San.im S.p.A. e' autorizzata a procedere alla modifica dell'oggetto sociale stabilendo la sola gestione ed amministrazione dei contratti di locazione finanziaria precedentemente stipulati ed escludendo la possibilita' di intraprendere qualsiasi ulteriore attivita' di locazione finanziaria o qualsiasi attivita' finanziaria in genere.". 7. La maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo al pagamento dei debiti della Regione, nella misura dello 0,6 per cento con riferimento all'anno di imposta 2014 per gli scaglioni di reddito superiori a 15.000,00 euro, come definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, non trova applicazione, per il medesimo anno, per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro aventi fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, tre figli. Qualora i figli siano a carico di piu' soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma e' innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo. 8. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 7, valutate in 2.000.000,00 di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del programma 01 "Organi istituzionali", della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione". 9. Nel bilancio della Regione e' istituito un fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. A tale fondo sono attribuite le nuove e maggiori entrate di carattere permanente di competenza regionale rispetto alla legislazione vigente nonche' i maggiori risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa del bilancio regionale ulteriori rispetto a quelle gia' considerate ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di equilibrio di bilancio regionale di cui alla presente legge. In sede di prima applicazione, al predetto fondo confluiscono le risorse pari a 6.000.000,00 di euro iscritte, per l'anno 2014, nel "Fondo accantonamento derivante dall'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)" di cui al programma 03 "Altri fondi", della missione 20 "Fondi e accantonamenti" nonche' le risorse, pari a 6.000.000,00 di euro, derivanti dalla corrispondente riduzione, per l'anno 2014, del programma 01 "Organi istituzionali", della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione".