Art. 3 
 
           Libera scelta e rapporto con i servizi sociali, 
           socio-sanitari e sanitari del sistema regionale 
 
  1. I servizi sociali dei comuni e i servizi delle aziende sanitarie
riconoscono il caregiver familiare come un elemento  della  rete  del
welfare  locale  e  gli  assicurano  il  sostegno  e  l'affiancamento
necessari a sostenerne la qualita' dell'opera di assistenza prestata. 
  2. Nel rispetto di  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali), i servizi  sociali,  socio-sanitari  e  sanitari,  previo
consenso  dell'assistito  ovvero  di  chi  ne  esercita  la   tutela,
forniscono  al  caregiver  familiare  un'informazione   puntuale   ed
esauriente sulle problematiche di cui soffre  la  persona  assistita,
sui bisogni assistenziali  e  le  cure  necessarie,  sui  criteri  di
accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie,  sulle
diverse opportunita' e risorse operanti sul  territorio  che  possono
essere di sostegno all'assistenza e alla cura. 
  3.  Nell'ambito  delle  proprie  competenze,  le   aziende   unita'
sanitarie  locali  (AUSL),  i  distretti,  i  comuni  e  la   regione
promuovono iniziative di informazione ed  orientamento,  fra  cui  la
realizzazione di guide informative relative a servizi  ed  iniziative
pubbliche e private a sostegno del caregiver familiare. 
  4. A seguito dell'informazione di cui ai commi 2 e 3  il  caregiver
familiare, di propria iniziativa o a seguito di proposta da parte  di
un servizio sociale, socio-sanitario o  sanitario,  esprime  in  modo
libero  e  consapevole  la  disponibilita'  a  svolgere  la   propria
attivita' volontaria di assistenza e cura, ad avvalersi  di  supporti
formativi  e  di  forme  di  integrazione  con  i  servizi   sociali,
socio-sanitari e sanitari. L'impegno assunto dal caregiver  familiare
puo' essere rivisto attraverso  la  tempestiva  revisione  del  piano
assistenziale individualizzato. 
  5. Allo scopo di favorire il mantenimento della  persona  assistita
al proprio domicilio, il caregiver familiare, previo  consenso  della
persona cara assistita, deve essere  coinvolto  in  modo  attivo  nel
percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI e assume
gli impegni che lo riguardano, concordati nel PAI stesso. 
  6. Il PAI esplicita il  contributo  di  cura  e  le  attivita'  del
caregiver familiare nonche' le prestazioni, gli ausili, i  contributi
necessari ed i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano
a fornire al fine di permettere al caregiver familiare di  affrontare
al meglio possibili difficolta' od urgenze e di svolgere  le  normali
attivita' di assistenza e di cura  in  maniera  appropriata  e  senza
rischi per l'assistito e per se' medesimo.