Art. 4 
 
             Interventi a favore del caregiver familiare 
 
  1. Le rappresentanze dei caregiver di cui all'art. 7, comma 3, sono
sentite nell'ambito della programmazione sociale,  socio-sanitaria  e
sanitaria nelle forme e nei modi previsti dalla  legge  regionale  12
marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza  sociale
e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e  servizi
sociali). 
  2. La regione, nei limiti delle risorse disponibili: 
  a)  prevede,  nell'ambito  della  propria  programmazione  sociale,
socio-sanitaria  e  sanitaria,  azioni  a  supporto   del   caregiver
familiare, anche attraverso il sostegno ai comuni ed alle AUSL per la
realizzazione delle previsioni di cui al comma 3; 
  b) promuove forme di  sostegno  economico  attraverso  l'erogazione
dell'assegno di cura e  di  interventi  economici  per  l'adattamento
domestico, come previsto nell'ambito della normativa  vigente  per  i
contributi per la non autosufficienza, anche alle  persone  assistite
domiciliarmente dai caregiver familiari; 
  c) puo' favorire accordi  con  le  rappresentanze  delle  compagnie
assicurative  che  prevedano   premi   agevolati   per   le   polizze
eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito
del PAI per la copertura  degli  infortuni  o  della  responsabilita'
civile collegati all'attivita' prestata; 
  d) promuove intese ed accordi con le associazioni  datoriali,  tesi
ad una maggior flessibilita' oraria che  permetta  di  conciliare  la
vita lavorativa con le esigenze di cura; 
  e) cura, in accordo con  i  comuni  e  con  il  coinvolgimento  dei
soggetti gestori ed erogatori di  servizi  sociali,  sociosanitari  e
sanitari,  programmi  di  aggiornamento  degli   operatori   sociali,
socio-sanitari e sanitari sui temi  legati  alla  valorizzazione  dei
caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione con gli stessi. 
  3. I comuni e  le  AUSL,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,
assicurano al caregiver familiare: 
  a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai
servizi necessari ai fini assistenziali; 
  b)  la  formazione  e  l'addestramento  finalizzati   al   corretto
svolgimento del lavoro di cura; 
  c) il supporto utile ad  evitare  l'isolamento  ed  il  rischio  di
burnout, inteso come esito patologico di un processo stressogeno  che
colpisce le persone che esercitano attivita' di cura, nei  casi  piu'
complessi  anche  attraverso  l'attivazione  di  reti  solidali,   il
supporto psicologico e la partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto
di caregiver familiari; 
  d) la definizione del responsabile delle cure nell'ambito  del  PAI
della persona assistita; 
  e) l'individuazione di  soluzioni  condivise  nelle  situazioni  di
emergenza  personale  od  assistenziale   segnalate   dal   caregiver
familiare, con possibile piano  per  fronteggiare  l'emergenza  o  la
ridefinizione del PAI stesso qualora la situazione imprevista  assuma
carattere di stabilita'; 
  f) il sollievo di emergenza e di tipo programmato; 
  g) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei  casi  di
difficolta' di spostamento  dell'assistito,  compatibilmente  con  la
disponibilita' del personale medico e  l'organizzazione  dei  servizi
sanitari.