Art. 10 Interventi di bonifica 1. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilita' emana, entro 30 giorni dall'adozione del Piano regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), un bando per la concessione di contributi ai comuni, singolio associati, finalizzato alla rimozione, trasporto, stoccaggio e conferimento all'impianto di trasformazione di cui all'art. 14 dei manufatti in amianto presenti nei siti, negli impianti, negli edifici e nei mezzi, pubblici e privati. I comuni provvedono in conseguenza secondo le direttive del proprio "Piano comunale amianto" sotto la vigilanza dell'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile. 2. Per i siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, si applica l'art. 36 bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.