Art. 11 
 
             Programmi di prevenzione e di informazione 
 
  1. L' Ufficio amianto del Dipartimento regionale  della  protezione
civile, in collaborazione con le Aziende sanitarie  provinciali,  con
le Facolta' di medicina e chirurgia delle Universita' siciliane,  con
i rappresentanti dei medici  di  medicina  generale  e  con  l'INAIL,
predispone programmi pluriennali di efficace prevenzione dal  rischio
amianto destinati agli ambienti di vita  e  di  lavoro  e  definisce,
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il protocollo sanitario regionale standardizzato per gli accertamenti
sanitari in materia di amianto. 
  2.  L'Assessorato  regionale  della  salute  emana,  in  base  alle
risultanze  del  Dipartimento  attivita'  sanitarie  ed  osservatorio
epidemiologico,  specifici  programmi  di  intervento,   sorveglianza
periodica e prevenzione destinati anche  ai  soggetti  esposti  o  ex
esposti   all'amianto   ed   a   particolari   ambiti    territoriali
caratterizzati  da  notevole  presenza  di   amianto   come   Priolo,
Biancavilla, San Filippo del Mela, Milazzo, Gela. 
  3.  L'Assessorato  regionale  della  salute  predispone  un   piano
biennale  per  la  informazione  della  popolazione  sulle  patologie
asbesto correlate, sulla normativa vigente in materia di inquinamento
da amianto e sugli obblighi relativi. A tal fine sono  realizzati,  a
titolo gratuito, dall'Ufficio stampa della Presidenza  della  Regione
specifici  programmi  radiotelevisivi  ed  inserti  giornalistici  da
diffondere  gratuitamente  con  quotidiani  o  periodici  stampati  e
diffusi in Sicilia.