Art. 11 Programmi di prevenzione e di informazione 1. L' Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile, in collaborazione con le Aziende sanitarie provinciali, con le Facolta' di medicina e chirurgia delle Universita' siciliane, con i rappresentanti dei medici di medicina generale e con l'INAIL, predispone programmi pluriennali di efficace prevenzione dal rischio amianto destinati agli ambienti di vita e di lavoro e definisce, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il protocollo sanitario regionale standardizzato per gli accertamenti sanitari in materia di amianto. 2. L'Assessorato regionale della salute emana, in base alle risultanze del Dipartimento attivita' sanitarie ed osservatorio epidemiologico, specifici programmi di intervento, sorveglianza periodica e prevenzione destinati anche ai soggetti esposti o ex esposti all'amianto ed a particolari ambiti territoriali caratterizzati da notevole presenza di amianto come Priolo, Biancavilla, San Filippo del Mela, Milazzo, Gela. 3. L'Assessorato regionale della salute predispone un piano biennale per la informazione della popolazione sulle patologie asbesto correlate, sulla normativa vigente in materia di inquinamento da amianto e sugli obblighi relativi. A tal fine sono realizzati, a titolo gratuito, dall'Ufficio stampa della Presidenza della Regione specifici programmi radiotelevisivi ed inserti giornalistici da diffondere gratuitamente con quotidiani o periodici stampati e diffusi in Sicilia.