Art. 12 Contributi delle associazioni 1. L'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile e gli Assessorati regionali competenti in materia valorizzano e riconoscono il ruolo collaborativo delle associazioni di volontari contro l'amianto e delle associazioni di vittime dell'amianto con personalita' giuridica riconosciuta dallo Stato ed iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, che partecipano o promuovono, senza oneri finanziari a carico della Regione, iniziative volte al conseguimento di risultati utili ed efficaci nell'ambito della tutela del territorio e della salute dal rischio amianto. Le stesse associazioni possono contribuire, a titolo gratuito, alle attivita' dei comuni, dell'A.R.P.A. e delle Aziende sanitarie provinciali in materia di amianto.