Art. 13 
 
                        Vigilanza e sanzioni 
 
  1.  Ferme  restando  le   competenze   attribuite   dalla   vigente
legislazione statale, le funzioni  di  vigilanza  e  controllo  sugli
adempimenti previsti  dalla  presente  legge  sono  della  protezione
civile di concerto con l'A.R.P.A., le Aziende sanitarie provinciali e
la polizia municipale territorialmente competente. 
  2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
  3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
  4. Le sanzioni amministrative  riscosse  e  le  economie  derivanti
dalle  decurtazioni  comminate  confluiscono  in  un  apposito  fondo
destinato al finanziamento della rimozione e smaltimento dell'amianto
con priorita' per i manufatti di competenza degli enti locali.