Art. 14 
 
          Impianto regionale di trasformazione dell'amianto 
 
  1. L'Assessore regionale per l'energia ed  i  servizi  di  pubblica
utilita', con decreto da emanare  entro  90  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge, determina in coerenza con  la  normativa
vigente in materia di smaltimento dei rifiuti  speciali  i  requisiti
per autorizzare la realizzazione, prioritariamente in una delle  aree
a rischio ambientale del territorio  regionale,  di  un  impianto  di
trasformazione dell'amianto in sostanza inerte da attivare a servizio
di  tutti  gli  ambiti  territoriali.  L'impianto  di  trasformazione
dell'amianto e' realizzato entro due anni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge.