Art. 15 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. L'Ufficio amianto del Dipartimento  regionale  della  protezione
civile acquisite tutte le informazioni necessarie  dagli  Assessorati
regionali per la salute, per la famiglia, le politiche sociali ed  il
lavoro, per il territorio e l'ambiente, per l'energia ed i servizi di
pubblica utilita', e dai comuni, trasmette ogni due anni, entro il 30
aprile,  una   relazione   pubblica   alle   competenti   Commissioni
legislative dell'Assemblea regionale siciliana con la quale chiarisce
i costi  sostenuti  ed  i  risultati  ottenuti  in  attuazione  della
presente legge per cio' che concerne la prevenzione  e  tutela  della
salute,  la  bonifica,   smaltimento   e   trattamento   dell'amianto
proveniente dai siti, impianti, edifici e mezzi, pubblici e  privati,
il sostegno alla ricerca medica e  scientifica  ed  ai  programmi  di
informazione e  coinvolgimento  delle  comunita'  locali  interessate
nonche' le criticita' emerse in attuazione della presente legge. 
  2. Tutti i destinatari  o  beneficiari  pubblici  o  privati  degli
interventi di cui alla presente legge, sono tenuti a fornire tutte le
informazioni necessarie e ricognitive finalizzate alla  relazione  di
cui al comma precedente.