Art. 2 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Costituiscono obiettivi della presente legge: 
  a) la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi
connessi  con  l'esposizione  all'amianto  mediante  ogni  mirata  ed
efficace azione di prevenzione; 
  b) la mappatura, la bonifica  ed  il  recupero  di  tutti  i  siti,
impianti, edifici e manufatti presenti nel  territorio  regionale  in
cui sia rilevata la presenza di amianto; 
  c)  il  sostegno  alle  persone  affette  da   malattie   derivanti
dall'esposizione alle fibre di amianto; 
  d) la ricerca e  la  sperimentazione  in  materia  di  prevenzione,
diagnosi e cura di patologie asbesto correlate nonche' in materia  di
risanamento dei siti contaminati; 
  e)  la  promozione  collettiva  di   iniziative,   informative   ed
educative, volte alla riduzione del rischio sanitario da amianto  per
la popolazione; 
  f) la eliminazione di ogni fattore di rischio indotto  dall'amianto
in tutto il territorio regionale.