Art. 2 Obiettivi 1. Costituiscono obiettivi della presente legge: a) la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi con l'esposizione all'amianto mediante ogni mirata ed efficace azione di prevenzione; b) la mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto; c) il sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto; d) la ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e cura di patologie asbesto correlate nonche' in materia di risanamento dei siti contaminati; e) la promozione collettiva di iniziative, informative ed educative, volte alla riduzione del rischio sanitario da amianto per la popolazione; f) la eliminazione di ogni fattore di rischio indotto dall'amianto in tutto il territorio regionale.