Art. 4 
 
                      Iniziative della Regione 
 
  1. L'Ufficio amianto del Dipartimento  regionale  della  protezione
civile per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  cui  all'art.  2
promuove, coordina e realizza, entro i termini indicati, le  seguenti
iniziative: 
    a) entro 120  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge  la  ridefinizione  ed  aggiornamento,   secondo   le
direttive del Piano nazionale amianto 2013 e le prescrizioni  di  cui
all'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive  modifiche
ed  integrazioni,  del  "Piano  di   protezione   dell'ambiente,   di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della  difesa
dai  pericoli  derivanti  dall'amianto"  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Regione  27  dicembre  1995.  Il  nuovo  "Piano  di
protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di  smaltimento  e  di
bonifica, ai fini della difesa dai pericoli  derivanti  dall'amianto"
ha  una  validita'  quinquennale  ed  e'  emanato  con  decreto   del
Presidente della Regione previo parere delle  competenti  commissioni
legislative dell'Assemblea regionale siciliana; 
    b) entro 60 giorni dall'emanazione del nuovo "Piano di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica,  ai
fini  della  difesa  dai   pericoli   derivanti   dall'amianto",   la
definizione e notifica delle linee guida per la  redazione,  in  ogni
comune,  del  "Piano  comunale  amianto"  finalizzato  alla  concreta
attuazione territoriale di tutte le  misure  previste  dalla  vigente
normativa  efficaci  per  prevenire  o  eliminare  ogni  rischio   di
contaminazione da amianto. I comuni provvedono entro tre  mesi  dalla
comunicazione  delle  linee  guida  ad  adottare  il  proprio  "Piano
comunale amianto" che, entro 30 giorni  dall'adozione,  e'  trasmesso
all'Ufficio  amianto  del  Dipartimento  regionale  della  protezione
civile. I comuni, inoltre, provvedono a rendicontare  annualmente  al
suddetto Ufficio  i  risultati  conseguiti.  La  non  osservanza  dei
termini perentori predetti comporta una riduzione percentuale,  nella
misura stabilita dall'Ufficio amianto,  delle  risorse  assegnate  ai
comuni in materia di amianto e comunque non inferiore al 40 per cento
di quelle spettanti; 
    c) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la redazione di un portale informativo inserito nel  sito  web
della Presidenza della  Regione  ed  il  cui  contenuto  deve  essere
diffuso prioritariamente nelle scuole di ogni ordine e  grado,  negli
ospedali pubblici e privati, nei porti ed aeroporti, nelle caserme ed
in tutte le imprese  pubbliche  e  private  operanti  nel  territorio
regionale, in particolare per cio' che concerne le prescrizioni,  gli
obblighi e le sanzioni previsti dalla normativa vigente  in  materia,
la  pericolosita'  dell'amianto,  le  procedure  di   rimozione,   la
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro; 
    d) la tempestiva comunicazione ai competenti ministeri  dei  dati
annuali ai sensi dell'art. 9  della  legge  27  marzo  1992,  n.  257
nonche' la mappatura  dei  siti  interessati  dalla  presenza,  anche
naturale, di amianto ai sensi e con la copertura finanziaria previsti
dalla legge 23  marzo  2001,  n.  93  e  dal  decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2003, n. 101; 
    e)  il  trattamento,  aggregazione  e  classificazione  dei  dati
derivanti dall'attivita' di censimento dei siti  contaminati  secondo
le indicazioni del  nuovo  "Piano  di  protezione  dell'ambiente,  di
decontaminazione, di smaltimento e bonifica, ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall'amianto" di cui alla lettera a); 
    f) il monitoraggio, in collaborazione con  le  Aziende  sanitarie
provinciali, dei siti pubblici o ad  utilizzo  pubblico  con  maggior
rischio sanitario per la popolazione; 
    g) il  coinvolgimento  di  tutti  i  cittadini,  anche  in  forma
associata,  sulle  problematiche  relative  alla  presenza  ed   alla
contaminazione dell'amianto; 
    h) la promozione delle azioni di sostegno, economico, sanitario e
psicologico ai soggetti  affetti  da  patologie  asbesto-correlate  o
esposti alle fibre di amianto. 
  2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, con decreto dell'Assessore  per  l'energia  ed  i  servizi  di
pubblica utilita', sono definiti i criteri  di  premialita'  per  gli
enti e i soggetti pubblici e privati che  adottano  interventi  utili
alla prevenzione, individuazione e  risanamento  di  siti,  impianti,
edifici e manufatti contenenti amianto.