Art. 5 
 
  Monitoraggio del rischio e delle patologie correlati all'amianto 
 
  1.  Il  Dipartimento  regionale  per  le  attivita'  sanitarie   ed
Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale  della  salute
coordina, su  scala  regionale,  la  raccolta  trimestrale  dei  dati
provinciali dei soggetti esposti ed ex esposti  all'amianto.  Inoltre
sulla base dei dati del Registro regionale dei mesoteliomi, istituito
con decreto assessoriale 24 giugno  1998  e  potenziato  con  decreto
assessoriale  24  novembre  2003,  in  ottemperanza  al  D.P.C.M.  10
dicembre 2002, n. 308, redige un report annuale, diffuso dal sito web
dell'Assessorato, evidenziante l'andamento  del  fenomeno  patologico
correlato con  la  contaminazione  da  amianto  in  ogni  ambito  del
territorio regionale. 
  2.  Presso  l'Ufficio  amianto  del  Dipartimento  regionale  della
protezione civile e' istituito il Registro  pubblico  degli  edifici,
degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza  certa
o con conclamata contaminazione da amianto con obbligo di indicare il
tipo, la  quantita'  ed  il  livello  di  conservazione  dell'amianto
nonche' il grado di rischio sanitario da dispersione delle fibre e la
priorita' della relativa  bonifica.  In  tale  registro  confluiscono
tutti  i  dati  relativi,  comunicati  e  censiti  dal   Dipartimento
regionale  dell'acqua  e  dei  rifiuti   dell'Assessorato   regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilita', dall'A.R.P.A., dalle
Aziende  sanitarie  provinciali  e  dagli  enti  locali  nonche'   il
censimento dei centri di stoccaggio/deposito dell'amianto. 
  3. Tutti  i  soggetti  pubblici  e  privati  proprietari  di  siti,
edifici, impianti, mezzi di  trasporto,  manufatti  e  materiali  con
presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni  dalla  data  di
pubblicazione  della  presente  legge,  a  darne  comunicazione  alla
A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi
alla presenza di amianto. 
  4. Sono altresi' obbligati alla comunicazione di cui  al  comma  3,
entro gli  stessi  termini,  tutti  i  soggetti  imprenditoriali  che
secondo  la  normativa  vigente  svolgono  attivita'  di  bonifica  e
smaltimento dell'amianto. 
  5. Nel caso in cui l'amianto sia in  condizioni  di  deterioramento
tali da  rappresentare  grave  rischio  per  la  salute  pubblica,  i
soggetti  proprietari  sono  tenuti  ad  attuare,  con  urgenza,  gli
interventi previsti dal  decreto  ministeriale  6  settembre  1994  e
successive modifiche ed integrazioni. 
  6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5  determina
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 4,  della
legge 27 marzo 1992, n. 257. 
  7. Per  agevolare  il  censimento  dell'amianto  ogni  Comune  puo'
inviare  a  famiglie  ed  imprese  aventi  sede  legale  nel  proprio
territorio un apposito modulo da restituire,  debitamente  compilato,
entro 30 giorni, all'ente locale  il  quale  e'  tenuto  a  segnalare
all'A.R.P.A. territorialmente competente tutti i dati rilevati  circa
la presenza di amianto nel proprio  territorio.  Il  modulo  relativo
deve essere conforme a quello standard vigente secondo  la  normativa
di settore e deve essere reso disponibile nel  sito  web  del  Comune
anche ai fini della comunicazione dei dati che  famiglie  ed  imprese
potranno  inviare  on  line  all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata dell'ente locale. 
  8. Per i medici che effettuano la diagnosi di  patologie  derivanti
dall'amianto e' confermato  l'obbligo  di  segnalazione  al  registro
regionale dei mesoteliomi maligni ai sensi dell'art. 244 del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81  nonche'  il  referto  all'autorita'
giudiziaria. 
  9. Presso l'Assessorato regionale della famiglia,  delle  politiche
sociali e del lavoro e' istituito il Registro dei lavoratori  esposti
all'amianto, con l'obbligo di indicare in quali siti svolgono o hanno
svolto la loro attivita' lavorativa, con le mansioni e i  periodi  di
riferimento nonche' l'  insorgenza  di  eventuali  patologie  asbesto
correlate. 
  10. L'iscrizione al Registro  dei  lavoratori  esposti  all'amianto
costituisce il presupposto per il rilascio  della  certificazione  di
esposizione, che e' atto pubblico, utile  per  le  diverse  finalita'
previste dall'ordinamento giuridico vigente. 
  11. Dall'attuazione del presente  articolo  non  possono  scaturire
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.