Art. 5 Monitoraggio del rischio e delle patologie correlati all'amianto 1. Il Dipartimento regionale per le attivita' sanitarie ed Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute coordina, su scala regionale, la raccolta trimestrale dei dati provinciali dei soggetti esposti ed ex esposti all'amianto. Inoltre sulla base dei dati del Registro regionale dei mesoteliomi, istituito con decreto assessoriale 24 giugno 1998 e potenziato con decreto assessoriale 24 novembre 2003, in ottemperanza al D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308, redige un report annuale, diffuso dal sito web dell'Assessorato, evidenziante l'andamento del fenomeno patologico correlato con la contaminazione da amianto in ogni ambito del territorio regionale. 2. Presso l'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile e' istituito il Registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto con obbligo di indicare il tipo, la quantita' ed il livello di conservazione dell'amianto nonche' il grado di rischio sanitario da dispersione delle fibre e la priorita' della relativa bonifica. In tale registro confluiscono tutti i dati relativi, comunicati e censiti dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita', dall'A.R.P.A., dalle Aziende sanitarie provinciali e dagli enti locali nonche' il censimento dei centri di stoccaggio/deposito dell'amianto. 3. Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a darne comunicazione alla A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto. 4. Sono altresi' obbligati alla comunicazione di cui al comma 3, entro gli stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attivita' di bonifica e smaltimento dell'amianto. 5. Nel caso in cui l'amianto sia in condizioni di deterioramento tali da rappresentare grave rischio per la salute pubblica, i soggetti proprietari sono tenuti ad attuare, con urgenza, gli interventi previsti dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257. 7. Per agevolare il censimento dell'amianto ogni Comune puo' inviare a famiglie ed imprese aventi sede legale nel proprio territorio un apposito modulo da restituire, debitamente compilato, entro 30 giorni, all'ente locale il quale e' tenuto a segnalare all'A.R.P.A. territorialmente competente tutti i dati rilevati circa la presenza di amianto nel proprio territorio. Il modulo relativo deve essere conforme a quello standard vigente secondo la normativa di settore e deve essere reso disponibile nel sito web del Comune anche ai fini della comunicazione dei dati che famiglie ed imprese potranno inviare on line all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente locale. 8. Per i medici che effettuano la diagnosi di patologie derivanti dall'amianto e' confermato l'obbligo di segnalazione al registro regionale dei mesoteliomi maligni ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonche' il referto all'autorita' giudiziaria. 9. Presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e' istituito il Registro dei lavoratori esposti all'amianto, con l'obbligo di indicare in quali siti svolgono o hanno svolto la loro attivita' lavorativa, con le mansioni e i periodi di riferimento nonche' l' insorgenza di eventuali patologie asbesto correlate. 10. L'iscrizione al Registro dei lavoratori esposti all'amianto costituisce il presupposto per il rilascio della certificazione di esposizione, che e' atto pubblico, utile per le diverse finalita' previste dall'ordinamento giuridico vigente. 11. Dall'attuazione del presente articolo non possono scaturire nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.