Art. 6 
 
                   Riunione regionale sull'amianto 
 
  1.  Con  cadenza  semestrale  l'Ufficio  amianto  del  Dipartimento
regionale  della  protezione  civile  di  concerto  con   l'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, l'Assessore  regionale  per
la salute e l'Assessore regionale  per  l'energia  ed  i  servizi  di
pubblica utilita' promuove la realizzazione di una riunione regionale
sull'amianto vertente sulla verifica dello stato di attuazione  della
legislazione  in   materia,   sull'andamento   epidemiologico   delle
patologie asbesto correlate e sulla loro prevenzione, sul  censimento
dei siti contaminati da amianto e sulla  loro  bonifica  nonche'  sui
processi  di  smaltimento  dei   materiali   contenenti   amianto   e
sull'informazione generalizzata circa  i  rischi  sanitari  derivanti
dall'amianto. 
  2.  Copia  della  relazione   finale   della   riunione   regionale
sull'amianto e' trasmessa alla sede regionale dall'I.N.A.I.L. ed alle
competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana
che possono esprimere indirizzi programmatici per attivare interventi
del governo volti a superare le criticita' di  settore  eventualmente
rilevate. Dall'attuazione del presente articolo non possono scaturire
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.