Art. 6 Riunione regionale sull'amianto 1. Con cadenza semestrale l'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, l'Assessore regionale per la salute e l'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilita' promuove la realizzazione di una riunione regionale sull'amianto vertente sulla verifica dello stato di attuazione della legislazione in materia, sull'andamento epidemiologico delle patologie asbesto correlate e sulla loro prevenzione, sul censimento dei siti contaminati da amianto e sulla loro bonifica nonche' sui processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto e sull'informazione generalizzata circa i rischi sanitari derivanti dall'amianto. 2. Copia della relazione finale della riunione regionale sull'amianto e' trasmessa alla sede regionale dall'I.N.A.I.L. ed alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana che possono esprimere indirizzi programmatici per attivare interventi del governo volti a superare le criticita' di settore eventualmente rilevate. Dall'attuazione del presente articolo non possono scaturire nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.