Art. 9 
 
                             Laboratori 
 
  1. I laboratori  pubblici  e  privati  che  svolgono  attivita'  di
analisi sull'amianto devono essere in possesso dei requisiti previsti
dalla vigente normativa statale e comunitaria in materia, compresa la
disciplina  del  necessario  accreditamento  dall'ente  certificatore
riconosciuto dallo Stato e devono adempiere agli specifici  programmi
di controllo di qualita' per le analisi di amianto  nell'aria  ed  in
campioni massivi previsti dall'allegato 5 del decreto ministeriale 14
maggio 1996. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente da emanarsi entro 90  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge  e'  definito  il  "Tariffario  regionale
amianto" per le attivita' di competenza dei laboratori.