Art. 9 Laboratori 1. I laboratori pubblici e privati che svolgono attivita' di analisi sull'amianto devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale e comunitaria in materia, compresa la disciplina del necessario accreditamento dall'ente certificatore riconosciuto dallo Stato e devono adempiere agli specifici programmi di controllo di qualita' per le analisi di amianto nell'aria ed in campioni massivi previsti dall'allegato 5 del decreto ministeriale 14 maggio 1996. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' definito il "Tariffario regionale amianto" per le attivita' di competenza dei laboratori.