(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 20 marzo 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi, oggetto e finalita' 1. La Regione, nel rispetto della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d'Europa, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011, dei principi costituzionali ed, in particolare, dell'art. 6 dello Statuto, riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali ed ostacola il raggiungimento della parita' tra i sessi. 2. La Regione prevede e sostiene interventi e misure volti a prevenire e a contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nella vita pubblica e privata, comprese le minacce, le persecuzioni e la violenza assistita. Persegue, in particolare, le seguenti finalita': a) salvaguardare la liberta', la dignita' e l'integrita' di ogni donna; b) promuovere la cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere; c) promuovere le relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parita' di diritti tra uomini e donne tenuto conto della pari dignita' e delle differenze di genere; d) contrastare la cultura basata su relazioni di prevaricazione che supporta e legittima la violenza maschile nelle relazioni intime, nell'ambito familiare, lavorativo e sociale; e) contrastare nella comunicazione l'uso di termini, immagini, linguaggio, verbale e non verbale, prassi discriminatorie offensive e lesive della dignita' della donna.