Art. 10 Clausola valutativa 1. La Giunta regionale riferisce, annualmente, al Consiglio regionale in merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge ed in particolare: a) alle principali attivita' di sensibilizzazione, educazione e prevenzione attuate sul territorio regionale, indicando gli enti e le associazioni che si sono adoperate in tal senso e le relative risorse assegnate; b) all'andamento del fenomeno della violenza di genere indicando le capacita' dei servizi delle reti locali di accogliere in modo adeguato le donne vittime e di rispondere alle loro necessita' di sostegno e autonomia.