Art. 12 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato: «Fondo per il contrasto alla violenza di genere e per la promozione delle pari opportunita'», nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 1.000.000,00 iscritte nell'ambito del programma 04 «Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», nonche' mediante le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste. Per l'anno finanziario 2014, nel Fondo confluiscono, altresi', le ulteriori risorse iscritte nello stesso programma della medesima missione, stabilite con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 concorrono con le risorse gia' assegnate dagli enti per la realizzazione degli interventi ricompresi nella presente legge.