Art. 2 Interventi regionali 1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in particolare: a) promuove interventi volti a diffondere la cultura del rispetto e della dignita' della donna, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni delle donne, le associazioni di volontariato e il terzo settore, che abbiano tra i loro scopi il contrasto alla violenza contro le donne ed i minori, la sua prevenzione e la solidarieta' alle vittime; b) promuove campagne di sensibilizzazione sulla pari dignita', sulla valorizzazione e sul rispetto tra uomo e donna; c) promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, specifici progetti e interventi, anche rivolti a docenti e genitori, per la diffusione di una cultura dei diritti umani e del rispetto dell'altro, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto della violenza e al superamento degli stereotipi di genere nonche' all'acquisizione di capacita' relazionali dirette al miglioramento dell'autostima, attraverso specifici percorsi di educazione all'affettivita'; d) promuove interventi, con particolare attenzione a quelli rivolti e posti in essere dagli uomini, per agevolare la comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e i minori; e) sostiene e valorizza le esperienze di aiuto e automutuoaiuto, nonche' le forme di ospitalita' fondate sull'accoglienza, sulla solidarieta' e sulle relazioni, in particolare, tra donne; f) sostiene e potenzia strutture e servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza e dei loro figli; g) promuove e rafforza le reti locali, ove presenti, idonee a prevenire e a contrastare gli episodi di violenza nei confronti delle donne; h) promuove interventi volti a sostenere l'autonomia economica e psicologica della donna vittima di violenza, ai fini dell'inserimento lavorativo, anche attraverso forme di sostegno a iniziative imprenditoriali; i) puo' individuare, nell'ambito del proprio patrimonio, immobili da concedere in comodato d'uso alle strutture di cui all'art. 4; j) promuove percorsi specifici per agevolare i figli delle donne vittime di violenza in un adeguato sostegno psicologico, nel diritto allo studio, anche attraverso l'erogazione di borse di studio, nonche' azioni per il loro inserimento nel mondo lavorativo; k) sostiene la formazione rivolta agli operatori pubblici e del privato sociale, compresi quelli che operano nell'ambito della comunicazione, e in particolare quelli facenti parte delle reti locali; l) promuove, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa, la formazione di agenti delle forze dell'ordine e operatori sanitari del pronto soccorso coinvolgendo, tra i soggetti formatori, anche il personale qualificato dei centri antiviolenza al fine di incentivare il lavoro in equipe multidisciplinare; m) promuove, nel settore della comunicazione, dei media e dei new media, campagne informative e azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori del settore volte a proporre, in particolare, modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna; n) promuove percorsi formativi nell'ambito della comunicazione, anche istituzionale, dei media e dei new media, avvalendosi anche della collaborazione di universita', istituti di ricerca, organismi professionali e associazioni di categoria; o) sostiene attivita' dirette al potenziamento della sicurezza diurna e notturna di parchi, giardini e altri luoghi pubblici a rischio di violenza, mediante sistemi di illuminazione e l'utilizzo di nuove tecnologie volte ad esercitare efficaci forme di controllo del territorio; p) promuove appositi programmi, anche all'interno delle carceri, per il recupero delle persone maltrattanti su indicazione degli organi giudiziari o dei servizi sociali competenti e a favore di coloro che li richiedano. 2. Gli interventi e le misure di cui al comma 1 si conformano al rispetto della dignita', della liberta' di espressione, della piena e libera realizzazione di ogni persona. 3. La Regione ha facolta' di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorio aventi ad oggetto reati che presuppongono l'esercizio di condotte violente, anche di carattere morale, ai danni delle donne e dei minori di eta', senza ulteriori oneri per la finanza regionale. Le somme percepite a titolo di risarcimento sono destinate al perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge.