Art. 3 Cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne 1. La Regione, istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, la cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne, di seguito denominata cabina di regia, con i seguenti compiti: a) coordinare gli interventi e le misure di cui all'art. 2 per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne e il sostegno delle vittime e dei loro figli, ivi comprese le azioni e le iniziative delle strutture di cui all'art. 4; b) formulare e coordinare le proposte, da sottoporre alla Giunta regionale, in ordine alla predisposizione del piano regionale di cui all'art. 7; c) promuovere l'attivazione di una rete regionale antiviolenza di cui fanno parte le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le reti locali nonche' le associazioni operanti nel settore il cui scopo statutario principale e' il contrasto ad ogni forma di violenza sulle donne; d) assicurare il raccordo con la rete nazionale antiviolenza del dipartimento per le pari opportunita' presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. La composizione della cabina di regia e' individuata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ed i membri sono nominati con decreto del Presidente della Regione. I membri della cabina di regia sono scelti anche tra le strutture di cui all'art. 4 e svolgono l'attivita' gratuitamente, salvo rimborso delle spese debitamente documentate. 3. Il supporto tecnico amministrativo necessario al funzionamento della cabina di regia e' assicurato da apposita struttura della direzione regionale competente in materia di pari opportunita'