Art. 4 Strutture antiviolenza 1. Le strutture antiviolenza sono strutture pubbliche o private, disciplinate da un autonomo regolamento interno, la cui metodologia di accoglienza e' basata sulla solidarieta' e sulle relazioni tra donne accolte e tra le stesse e il personale professionale. 2. Le strutture di cui al comma 1 sono gestite da enti o associazioni che hanno tra gli scopi statutari essenziali la lotta ad ogni forma di violenza contro le donne ed i minori; si rivolgono a tutte le donne, che hanno subito violenza o sono in pericolo di subirla e ai loro figli, senza distinzione o discriminazione alcuna, ed, in particolare, comprendono: a) centri antiviolenza; b) case rifugio; c) case di semiautonomia. 3. L'attivita' delle strutture di cui al comma 1 e' integrata dall'attivita' di tutti gli organismi autonomi presenti sul territorio che operano con la metodologia di cui al comma 1 e che offrono servizi di ascolto, consulenza e sostegno alle donne e ai loro figli minori, vittime di violenza, anche in situazioni di emergenza, quali sportelli antiviolenza e case d'accoglienza in emergenza. 4. Roma capitale e gli enti locali, in forma singola o associata, possono stipulare apposite convenzioni con gli enti e le associazioni di cui al comma 2 per definire le modalita' di gestione delle strutture di cui al presente articolo.