Art. 5 Centri antiviolenza e case rifugio 1. I centri antiviolenza e le case rifugio di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b) sono strutture di primo livello destinate all'accoglienza delle donne e dei loro figli, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza. 2. I centri antiviolenza e le case rifugio sono dotati di mezzi adeguati e di personale competente interamente femminile. 3. I centri antiviolenza e le case rifugio, sono preposti a fornire, a titolo gratuito, alle vittime di violenza, maltrattamenti e abusi extra o intrafamiliari, aiuti pratici ed immediati per sottrarle alle situazioni di pericolo e per ricreare condizioni di vita autonoma e serena. 4. I centri antiviolenza, in particolare, offrono: a) ospitalita'; b) orientamento legale; c) consulenza psicologica; d) assistenza sociale; e) assistenza per intraprendere ogni tipo di azione necessaria a ricreare condizioni di vita autonoma e serena, nel rispetto della volonta' della donna; f) supporto ai minori vittime di violenza assistita. 5. Ogni centro antiviolenza e casa rifugio garantisce l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della stessa. 6. Il centro antiviolenza viene istituito, almeno in ogni capoluogo di provincia, come centro di sostegno, soccorso e ospitalita' per donne, anche straniere, con figli minori, vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti. 7. Roma capitale e gli enti locali, in forma singola o associata, stabiliscono, in base alle esigenze pervenute l'ubicazione del centro antiviolenza per il proprio territorio. 8. Il centro antiviolenza puo' essere comprensivo o collegato ad una casa rifugio, che deve presentare caratteri di funzionalita' e sicurezza, sia per le donne che per i loro figli minori. 9. Nei comuni con popolazione superiore a trenta mila abitanti ed, in particolare, a Roma capitale, puo' essere prevista l'apertura di piu' centri antiviolenza utilizzando sedi di proprieta' pubblica. 10. Ogni centro antiviolenza viene dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilita' adeguatamente pubblicizzati. Il centralino telefonico e' in funzione 24 ore su 24. 11. Il centro antiviolenza mantiene, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa, rapporti costanti e funzionali con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, forze dell'ordine, consultori familiari, servizi socio sanitari, servizi pubblici di assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio. 12. Le strutture antiviolenza, anche in collaborazione con altri soggetti e le associazioni delle donne che abbiano tra i loro scopi la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione e la solidarieta' alle vittime, predispongono e organizzano percorsi di formazione per tutto il personale delle strutture che per ragioni di lavoro viene, o potrebbe venire, in contatto con situazioni di violenza, anche al fine di incentivare la presenza di equipe multidisciplinari.